Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine
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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale
informatizzato VOSTRA
2.6.4 Comunicazione automatica dei dati di VOSTRA alle autorità (capitolo 6, sezione 4)
Art. 55 Dettagli di esecuzione delle comunicazioni all’Aggruppamento
Difesa
L’articolo 55 P-OCaGi disciplina i dettagli (di principio già definiti all’art. 59 LCaGi) dell’obbligo di comunicare dati penali tramite un’interfaccia completamente automatizzata tra VOSTRA e il sistema PISA.
L’articolo 55 capoverso 1 P-OCaGi chiarisce la funzione fondamentale dell’interfaccia. PISA invia a VOSTRA una lista aggiornata quotidianamente dei numeri AVS di tutte le persone rilevanti. Questa lista viene registrata in VOSTRA senza renderla accessibile agli utenti. In base a questa lista, VOSTRA è in grado di distinguere per quali persone deve inviare nuovi dati appena registrati a PISA.
L’articolo 55 capoverso 2 P-OCaGi definisce i dati da comunicare a PISA e la forma in cui devono essere comunicati. L’articolo 59 capoverso 1 LCaGi definisce già sostanzialmente di quali categorie di dati si tratta e in quali casi, e pertanto questi presupposti non vengono più ripetuti all’articolo 55 capoverso 2 P-OCaGi (il quale rimanda invece semplicemente agli oggetti che «sono rilevanti per l’adempimento dell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 59 capoverso 1 LCaGi»). Per maggiore chiarezza, si riportano comunque ancora una volta gli oggetti in questione: − le sentenze originarie svizzere che contemplano almeno un crimine o un delitto
o che infliggono una misura privativa della libertà (cfr. art. 59 cpv. 1 lett. a e c LCaGi);
− le sentenze originarie straniere (cfr. art. 59 cpv. 1 lett. b LCaGi);
− le decisioni successive concernenti una misura privativa della libertà o
l’insuccesso del periodo di prova (cfr. art. 59 cpv. 1 lett. c e d LCaGi) e
− i procedimenti penali pendenti, anche se la pertinente base legale non è ancora
stata adottata. Nell’ambito della prossima modifica della legge militare (cfr. messaggio del Consiglio federale del 1° settembre 2021; FF 2021 2198) è prevista l’introduzione di un nuovo articolo 59 capoverso 1 lettera e nLCaGi, che dovrebbe consentire di comunicare a PISA anche questi procedimenti. Siccome in virtù dell’articolo 46 lettera i LCaGi l’Aggruppamento Difesa ha già il diritto di consultare in linea questa categoria di dati, la comunicazione proattiva dei procedimenti penali pendenti non implicherebbe la trasmissione di dati che altrimenti non potrebbero essere consultati. Un altro argomento a favore dell’inserimento di questi dati nelle future comunicazioni risiede nel fatto che ora l’automatizzazione delle comunicazioni consente di razionalizzare il loro trattamento e quindi non provoca un sovraccarico del personale incaricato. Se tutto andrà come previsto, l’estensione dell’obbligo di comunicazione potrà essere adottata dal Parlamento ancora prima dell’entrata in vigore della LCaGi. Naturalmente, bisogna attendere la decisione formale delle Camere. Quindi, è chiaro che finché il completamento dell’articolo 59 LCaGi non sarà approvato non possono essere comunicati proattivamente dati sui procedimenti penali pendenti in virtù dell’articolo 55 capoverso 2 lettera c P-OCaGi. Il testo di questa disposizione fa volutamente riferimento soltanto ai procedimenti «soggetti