Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine
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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale
informatizzato VOSTRA
e le relative generalità sono costantemente aggiornate tanto in VOSTRA quanto in PISA tramite il servizio di broadcast delle mutazioni dell’UCC. Il numero AVS assicura quindi un’elaborazione automatizzata e certa dei dati in PISA.
Art. 56 Dettagli di esecuzione delle comunicazioni alle autorità competenti
in materia di circolazione stradale
L’articolo 60 LCaGi disciplina l’obbligo, per il Servizio del casellario giudiziale, di
informare le autorità competenti in materia di circolazione stradale in merito ai
nuovi divieti di condurre di carattere penale previsti da sentenze originarie svizzere e iscritti in VOSTRA, affinché tali autorità possano iscrivere la revoca dell’autorizzazione a condurre nell’apposito registro.
Occorre sottolineare che il «registro delle autorizzazioni a condurre (FABER)», menzionato all’articolo 60 LCaGi, è stato abolito per il 1ogennaio 2019 e sostituito
dal «sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (SIAC)» (cfr.
allegato 4 n. I dell’ordinanza del 30 novembre 2018101 concernente il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione, OSIAC).
L’articolo 60 LCaGi è inteso a favorire l’adempimento dell’obbligo di comunicazione del giudice previsto all’articolo 18 capoverso 1 dell’ordinanza del 19 settembre 2006102 sul Codice penale e sul Codice penale militare (OCP-CPM) nei confronti delle autorità competenti secondo l’articolo 7 capoverso 1 OSIAC, e quindi ad assicurare che i divieti di condurre disposti in virtù di una norma penale siano effettivamente rispettati.
L’articolo 56 P-OCaGi disciplina le modalità di attuazione dell’obbligo di comunicazione previsto all’articolo 60 LCaGi. A tal fine, VOSTRA verifica giornalmente se è stato iscritto un nuovo divieto di condurre o se un tale divieto è stato modificato103, e ne informa il Servizio del casellario giudiziale (cfr. art. 56 cpv. 1 P-OCaGi). La comunicazione giunge in formato PDF nella casella postale in linea del Servizio del casellario giudiziale, dove sono depositati anche gli avvisi di sistema104 ai sensi dell’articolo 25 P-OCaGi (cfr. art. 56 cpv. 2 P-OCaGi). A livello di contenuto, la comunicazione ha la stessa struttura di un avviso di sistema (cfr. art. 56 cpv. 3 P-OCaGi). I dati della sentenza originaria figuranti nella vista PDF dell’estratto 3 per autorità» ai sensi dell’articolo 56 capoverso 3 lettera b P-OCaGi sono deducibili dalla colonna 4 dell’allegato 2 P-OCaGi. Perciò, l’articolo 56 capoverso 3 lettera b
101 RS 741.58
102 RS 311.01
103 La cancellazione di un divieto di condurre non innesca alcuna comunicazione. Casi simili non dovrebbero verificarsi praticamente mai. Per maggiore sicurezza, del resto, rimarrebbe sempre la comunicazione della sentenza originale in virtù dell’articolo 18 OCP-CPM.
104 Siccome questa comunicazione non serve alla corretta gestione dei dati in VOSTRA, essa non rientra nella «gestione penale dei dati» ai sensi della LCaGi (cfr. titolo sesto capitolo 3 LCaGi), e quindi non costituisce nemmeno un avviso di sistema ai sensi dell’ art. 25 P-OCaGi.