Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine

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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale

informatizzato VOSTRA

P-OCaGi esclude dall’obbligo di comunicazione anche la «copia elettronica del modulo di comunicazione estero»; tuttavia, questa eccezione risulterebbe già dal fatto che l’obbligo di comunicazione riguarda soltanto i divieti di condurre pronunciati in sentenze originarie svizzere.

Il Servizio del casellario giudiziale105 verifica se la comunicazione riguarda una persona domiciliata in Svizzera. In tal caso esporta l’avviso da VOSTRA e lo inoltra tramite i canali di comunicazione esterni a VOSTRA alle autorità competenti in materia di circolazione stradale del Cantone di domicilio (cfr. art. 56 cpv. 4 P-OCaGi).

Per le persone non domiciliate in Svizzera, la comunicazione prevista dall’articolo 60 LCaGi deve essere trasmessa alle autorità competenti in materia di circolazione stradale del «Cantone in cui sono state pronunciate le sentenze». Questa formulazione non consente però di definire tutti i casi con precisione. Nel campo di applicazione del diritto penale civile, il Cantone in cui è stata pronunciata la sentenza può essere inteso come il «Cantone in cui ha sede l’autorità giudicante». In questo modo la disposizione può essere applicata anche alle autorità federali (cfr. la precisazione all’art. 56 cpv. 5 lett. a P-OCaGi). Se un divieto di condurre è pronunciato nei confronti di una persona non domiciliata in Svizzera dall’autorità militare che non ha una propria «sede» ma statuisce soltanto attraverso una cancelleria dell’Uditore in capo a Berna, non vi è alcun «Cantone in cui è stata pronunciata la sentenza» e occorre una regola aggiuntiva per definire la competenza a registrare questi divieti nel SIAC. In questi casi (del resto molto rari), la comunicazione deve essere indirizzata all’autorità competente in materia di circolazione stradale del Cantone di Berna, poiché il SERCO della giustizia militare ha sede a Berna (cfr. art. 56 cpv. 5 lett. b P-OCaGi) possiedono un interesse soltanto per la direzione del procedimento (e quindi sono visibili soltanto in linea).

Art. 57 Dettagli di esecuzione delle comunicazioni riguardanti decisioni di

confisca

A questo riguardo si rimanda al commento all’articolo 25 capoverso 1 lettera i P-OCaGi.

105 L’art. 60 LCaGi stabilisce chiaramente che la competenza a trasmettere i dati spetta esclusivamente al Servizio del casellario giudiziale. Le altre autorità che gestiscono VOSTRA (SERCO e SERCO della giustizia militare) sono eccezionalmente escluse. Considerato il numero molto ridotto di comunicazioni necessarie annualmente, questa competenza non causerà sicuramente un sovraccarico del Servizio del casellario giudiziale.