Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine

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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale

informatizzato VOSTRA

all’obbligo di comunicazione». Quindi, senza modifica della LCaGi, l’articolo 55 capoverso 2 lettera c P-OCaGi resterebbe semplicemente lettera morta. Se invece l’articolo 59 LCaGi sarà modificato, non occorreranno ulteriori adeguamenti dell’ordinanza al termine della procedura legislativa.

L’obbligo di comunicazione ai sensi dell’articolo 59 LCaGi serve a informare l’Aggruppamento Difesa in merito a ogni modifica dei dati («nuovi dati iscritti»), affinché questa autorità possa immediatamente adottare le necessarie misure in materia di personale. L’articolo 55 capoverso 2 P-OCaGi chiarisce che per «nuovi dati iscritti» si intendono anche i dati «modificati», i quali innescheranno anch’essi quotidianamente una comunicazione. Anche quando i dati di una sentenza originaria, di una decisione successiva o di un procedimento penale pendente vengono modificati, viene comunicato l’intero oggetto «in forma strutturata». In altri termini, i dati vengono trasmessi sulla base dello standard eCH0051 tramite SEDEX in formato «XML», in modo da garantire che se necessario i dati possano essere ulteriormente elaborati elettronicamente in PISA.

Infine, l’articolo 55 capoverso 2 lettere a-c P-OCaGi definisce esattamente, per ogni oggetto soggetto a obbligo di comunicazione («rilevante»), i dati da comunicare tramite interfaccia. A parte le eccezioni menzionate al capoverso 2, si tratta dei dati

visualizzabili in linea nell’estratto 2 per autorità (A2) in base ai pertinenti allegati

2-4 P-OCaGi (cfr. la colonna 3 degli allegati 2-4 P-OCaGi).

Pertanto, per quanto riguarda le «sentenze originarie» soggette a obbligo di comunicazione, i seguenti dati non vengono comunicati:

− i dati memorizzati nella sezione «Informazioni» secondo l’allegato 2 numero 1.9

P-OCaGi (per questi dati l’art. 55 cpv. 2 lett. a P-OCaGi prevede un’eccezione). Questi dati sul «rilevamento iniziale» e sull’«ultima modifica» in VOSTRA non hanno evidentemente alcun interesse per il PISA;

− determinati dati sull’esecuzione rilevati a posteriori: ad esempio i dati sulla

sospensione dei divieti di esercitare un’attività, di avere contatti o di accedere ad aree determinate (cfr. allegato 2 n. 3.4.4.2.3), sulla data di nuova decorrenza – rilevante ai fini del computo dei termini – di questi divieti (cfr. allegato 2

n. 3.4.4.2.4) e sulla data prevista per la loro fine (cfr. allegato 2 n. 3.4.4.2.5). Questi dati non figurano mai nell’estratto A2 in linea e quindi non è necessario menzionarli appositamente nell’articolo 55 P-OCaGi. Lo stesso dicasi per i dati registrati a posteriori sull’esecuzione dell’espulsione (cfr. allegato 2 n. 3.4.5.2– 3.4.5.5). Siccome l’espulsione riguarda soltanto cittadini stranieri, queste informazioni non avrebbero comunque alcuna rilevanza per il PISA;

− le copie elettroniche delle sentenze originarie: le copie elettroniche delle

sentenze originarie svizzere non figurano mai nell’estratto A2 e quindi non è necessario menzionarle appositamente nell’articolo 55 P-OCaGi. Le copie elettroniche dei moduli di comunicazione esteri sono di per sé parte integrante dell’estratto A2 (cfr. allegato 2 n. 4.2 P-OCaGi); tuttavia, visto che i dati corrispondenti non possono essere trasmessi tramite SEDEX, ad esempio quando sono memorizzati in formato PDF, e non si tratta nemmeno di casi molto frequenti, questi dati vengono raccolti dall’Aggruppamento Difesa grazie al