Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine

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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale

informatizzato VOSTRA

diritto di consultazione in linea dopo la comunicazione (anche per questi dati è prevista un’eccezione all’art. 55 cpv. 2 lett. a P-OCaGi);

− la data prevista per la rimozione dall’estratto A2 (cfr. allegato 2 n. 5.2): Anche

queste indicazioni non fanno parte del set di dati visualizzabile secondo l’allegato 2 P-OCaGi e quindi non è necessario menzionarle appositamente nell’articolo 55 P-OCaGi. Questa considerazione vale a maggior ragione per le informazioni sulla rimozione da altri estratti (cfr. allegato 2 n. 5 P-OCaGi).

Dato quanto precede, per quanto riguarda le «decisioni successive» soggette a obbligo di comunicazione, i seguenti dati non vengono comunicati:

− i dati memorizzati nella sezione «Informazioni» secondo l’allegato 3 numero 1.6

P-OCaGi (per questi dati l’art. 55 cpv. 2 lett. b P-OCaGi prevede un’eccezione). Questi dati sul «rilevamento iniziale» e sull’«ultima modifica» in VOSTRA non hanno evidentemente alcun interesse per PISA;

− le copie elettroniche delle decisioni successive. Le copie elettroniche delle DS

svizzere non figurano mai nell’estratto A2 e quindi non è necessario menzionarle appositamente nell’articolo 55 P-OCaGi. Le copie elettroniche dei moduli di comunicazione esteri di queste DS sono di per sé parte integrante dell’estratto A2 (cfr. allegato 3 n. 1.7. 2 P-OCaGi); tuttavia, visto che i dati corrispondenti non possono essere trasmessi tramite SEDEX, ad esempio quando sono memorizzati in formato PDF, e non si tratta nemmeno di casi molto frequenti, questi dati vengono raccolti dall’Aggruppamento Difesa grazie al diritto di consultazione in linea dopo la comunicazione (anche per questi dati è prevista un’eccezione all’art. 55 cpv. 2 lett. b P-OCaGi).

Dato quanto precede, per quanto riguarda i «procedimenti penali pendenti» soggetti a obbligo di comunicazione100, i seguenti dati non vengono comunicati:

− i dati memorizzati nella sezione «Informazioni» secondo l’allegato 4 numero 1.4

P-OCaGi (per questi dati l’art. 55 cpv. 2 lett. c P-OCaGi prevede un’eccezione). Queste considerazioni riguardano i dati sul «primo rilevamento» e sull’«ultima modifica». Questi dati sono chiaramente privi di interesse per il PISA. La stessa considerazione vale per le indicazioni relative alla «precedente direzione del procedimento» che in caso di bisogno possono essere visualizzati dall’Aggruppamento Difesa anche successivamente grazie al diritto di consultazione in linea;

− le «note per la direzione del procedimento» ai sensi dell’allegato 4 numero 3

P-OCaGi sono rilevanti nel contesto della verifica di dati iscritti già da tempo; per la tematica qui discussa, che riguarda la comunicazione di nuovi dati iscritti, queste note non hanno alcuna rilevanza (anche per queste note è prevista un’eccezione all’art. 55 cpv. 2 lett. c P-OCaGi).

Oltre al numero AVS, la comunicazione al PISA non contiene altri «dati identificativi» (cfr. art. 55 cpv. 3 P-OCaGi). Le persone interessate dalle comunicazioni sono determinate in modo inconfondibile grazie a questo identificatore

100 Ma i procedimenti penali pendenti saranno soggetti a obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 59 LCaGi soltanto se il Parlamento adotterà effettivamente la prevista modifica della LM di cui sopra (cfr. il commento sopra).