Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine

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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale

informatizzato VOSTRA

Art. 58/59 Dettagli di esecuzione delle comunicazioni alle autorità competenti

in materia di stranieri ai sensi dell’articolo 62 capoversi 1 e 1bis LCaGi

L’obbligo di comunicazione previsto all’articolo 62 capoverso 1 LCaGi è stato suddiviso in due capoversi nell’ambito della modifica del 18 dicembre 2020 della LSISA106, al fine di integrare ordinatamente nella LCaGi anche gli avvisi relativi alle espulsioni. Siccome le comunicazioni alle autorità cantonali competenti in materia di stranieri non coincidono esattamente con la comunicazione alla SEM, i relativi dettagli normativi a livello di ordinanza sono stati suddivisi in due disposizioni distinte (cfr. art. 58 e 59 P-OCaGi).

− Comunicazioni alle autorità cantonali competenti in materia di stranieri (art. 58 P-OCaGi):

secondo l’articolo 62 capoverso 1 nLCaGi107, il Servizio del casellario giudiziale comunica alle autorità cantonali competenti in materia di stranieri i nuovi dati iscritti in VOSTRA relativi a sentenze originarie svizzere (art. 62 cpv. 1 lett. a nLCaGi) e procedimenti penali pendenti (art. 62 cpv. 1 lett. b nLCaGi), se si tratta di sentenze o procedimenti che concernono un cittadino straniero. Secondo l’ordinamento generale delle competenze in materia di stranieri, la comunicazione dovrebbe dunque essere indirizzata all’autorità competente del Cantone di domicilio. I dettagli normativi per l’esecuzione di questa comunicazione sono disciplinati all’articolo 58 P-OCaGi:

− nel sistema viene eseguito giornalmente un batch che cerca le nuove

sentenze e i nuovi procedimenti penali iscritti in VOSTRA che

riguardano cittadini stranieri domiciliati in Svizzera (cfr. art. 58 cpv. 1 P-OCaGi). L’avvio della comunicazione deve essere limitato ai casi in cui

è già iscritto in VOSTRA un domicilio in Svizzera, per poter trattare in

modo rapido ed efficace il gran numero di comunicazioni previsto. Se la persona interessata possiede anche la nazionalità svizzera, non viene inviata alcuna comunicazione, e nemmeno se è iscritta in VOSTRA senza domicilio in Svizzera. Ovviamente, non vengono inviate comunicazioni all’estero;

− per ogni risultato positivo, VOSTRA crea automaticamente una comunicazione in formato PDF e la colloca nella casella postale in linea del Servizio del casellario giudiziale (cfr. art. 58 cpv. 1 P-OCaGi), dove sono depositati anche gli altri avvisi di sistema108 (cfr. art. 58 cpv. 2 P-OCaGi). Siccome all’articolo 62 capoverso 1 nLCaGi il Servizio del

106 Cfr. il testo sottostante a referendum, in FF 2020 8751, 8753. Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 10 aprile 2021.

107 La denominazione «nLCaGi» si riferisce qui di seguito sempre alla versione del 18 dic. 2020, ossia al testo sottostante a referendum pubblicato in FF 2020 8751, 8753. Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 10 aprile 2021.

108 Siccome la comunicazione secondo l’art. 58 P-OCaGi non serve alla corretta gestione dei dati in VOSTRA, essa non rientra nella «gestione penale dei dati» ai sensi della LCaGi (cfr. titolo sesto capitolo 3 LCaGi), e quindi non costituisce nemmeno un avviso di sistema ai sensi dell’art. 25 P-OCaGi.