Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine
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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale
informatizzato VOSTRA
autonomo i dati iscritti per correggere errori (cfr. la definizione di cui all’art. 2 lett. c P-OCaGi).
Il «diritto di iscrizione in linea» implica sempre anche l’esistenza di un «diritto di consultazione in linea», come si deduce dal fatto che i presupposti per la concessione del diritto di iscrizione sono formulati come condizioni supplementari (cfr. frase introduttiva del cpv. 2). I criteri definiti al capoverso 1 vengono dunque esaminate anche per il profilo di iscrizione. Di norma, i summenzionati criteri di proporzionalità vengono qui applicati in modo un po’ più rigoroso, poiché gli utenti che non possono utilizzare regolarmente le loro conoscenze tendono a commettere più facilmente errori nell’iscrizione dei dati, il che può ripercuotersi negativamente sulla qualità dei dati e quindi anche sui diritti d’informazione delle altre autorità.
Il diritto di consultazione e il diritto di iscrizione in linea possono entrambi essere revocati (cfr. cpv. 3 e 4). In virtù dell’articolo 3 lettera g LCaGi, il Servizio del casellario giudiziale è tenuto a verificare regolarmente se i criteri che giustificano la revoca di questi diritti sono soddisfatti.
I motivi di revoca derivano dal venir meno delle condizioni da soddisfare per la concessione (cfr. cpv. 3 primo periodo e cpv. 4 primo periodo 1).
Ma la revoca può essere ordinata anche per altri motivi:
− il diritto di consultazione in linea può essere revocato se il detentore ne ha
abusato intenzionalmente per effettuare ripetutamente consultazioni non conformi allo scopo (cfr. art. 8 cpv. 4 secondo periodo P-OCaGi). In un caso del genere, decadrebbe automaticamente anche l’eventuale diritto di iscrizione, poiché la registrazione e la consultazione dei dati in VOSTRA vengono effettuate di principio utilizzando le stesse schermate (cfr. cpv. 4 terzo periodo). La formulazione potestativa del capoverso 4 secondo periodo e la limitazione ai comportamenti intenzionali concedono volutamente al Servizio del casellario giudiziale un certo margine discrezionale, affinché il blocco del collegamento in linea venga ordinato soltanto come «ultima ratio». Occorre tener presente che non sempre è possibile delimitare gli scopi della consultazione in modo assolutamente preciso (qualche difficoltà interpretativa è praticamente inevitabile). Inoltre, per la persona che effettua un’interrogazione, può anche essere molto difficile ricostruire in modo efficace la fondatezza di consultazioni risalenti a tempo addietro;
− il diritto di iscrizione in linea può essere revocato se nell’ambito di un controllo
emerge che sono stati compiuti ripetutamente gravi errori nella registrazione dei dati (cfr. art. 8 cpv. 3 secondo periodo P-OCaGi). In genere, quando vengono commessi errori gravi, vengono dapprima adottate misure lievi (p. es. si cerca, con corsi e controlli supplementari, di migliorare le conoscenze specialistiche dell’utente in questione). Se («ripetutamente») non subentra alcun miglioramento, come ultimo rimedio occorrerà revocare il diritto di iscrizione. La formulazione potestativa del capoverso 3 secondo periodo concede volutamente al Servizio del casellario giudiziale il margine discrezionale a tal fine necessario. La scelta delle misure lievi (a maiore minus) e i presupposti che