Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine

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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale

informatizzato VOSTRA

casellario giudiziale è designato esplicitamente come autorità soggetta all’obbligo di comunicare, la comunicazione non viene depositata nella casella postale del SERCO, come solitamente previsto dall’ordinamento delle competenze quando sono interessate autorità cantonali;

− a livello di contenuto, la comunicazione ha la stessa struttura di un avviso di sistema (cfr. art. 58 cpv. 3 P-OCaGi). I dati che figurano nella vista PDF dell’estratto 2 per autorità ai sensi dell’articolo 58 capoverso 3 lettera c P-OCaGi sono deducibili dalla colonna 4 dei summenzionati allegati. Il numero AVS (cfr. art. 58 cpv. 3 lett. b P-OCaGi) viene eccezionalmente indicato su questa comunicazione, come già previsto all’articolo 62 capoverso 3 nLCaGi;

− il Servizio del casellario giudiziale verifica la comunicazione, la esporta da VOSTRA e la inoltra tramite i canali di comunicazione esterni a VOSTRA alle autorità competenti in materia di stranieri del Cantone di domicilio (cfr. art. 58 cpv. 4 P-OCaGi).

− In merito alle comunicazioni alla SEM (art. 59 P-OCaGi):

le comunicazioni alla SEM sono ora disciplinate all’articolo 62 capoverso 1bis nLCaGi109. In virtù di tale disposizione, il Servizio del casellario giudiziale comunica alla SEM le sentenze originarie svizzere (art. 62 cpv. 1bislett. a nLCaGi), i procedimenti penali pendenti (art. 62 cpv. 1bislett. b nLCaGi), determinati dati di esecuzione concernenti l’inizio dell’espulsione (art. 62 cpv. 1bislett. c nLCaGi) e due decisioni successive concernenti l’espulsione (art. 62 cpv. 1bislett. d ed e nLCaGi), se si tratta di nuovi dati iscritti in VOSTRA che concernono una persona straniera. I dettagli normativi per l’esecuzione di questa comunicazione sono disciplinati all’articolo 59 P-OCaGi:

− l’articolo 59 lettere a-e P-OCaGi prevede ad esempio esplicitamente che i «nuovi dati iscritti» comprendono anche i casi in cui alcuni dati sono «modificati»110 a posteriori (per la modifica dei dati relativi all’espulsione questo principio è già previsto all’art. 62 cpv. 1 a lett. f nLCaGi);

− inoltre, per ognuna delle categorie di dati menzionati, vengono definiti

esattamente i dati che devono essere comunicati. Il disciplinamento segue

i principi validi anche per altre comunicazioni;

− per di più, l’articolo 59 P-OCaGi stabilisce che la comunicazione deve essere effettuata quotidianamente;

109 Versione del 18 dic. 2020, FF 2020 8751, 8753 (cfr. nota 107). Queste modifiche devono essere poste in vigore contemporaneamente alla LCaGi e all’OCaGi, come pure le modifiche necessarie per la realizzazione dell’interfaccia tra VOSTRA e SIMIC secondo l ’art. 3 cpv. 4ter nLSISA (cfr. anche FF 2020 8751).

110 Vengono trasmessi non solo i dati modificati, ma sempre l’intero oggetto in cui è stata effettuata la modifica.