Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine

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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale

informatizzato VOSTRA

− a differenza di quanto previsto per la comunicazione alle autorità cantonali competenti in materia di stranieri (cfr. art. 58 P-OCaGi), i dati destinati alla SEM vengono trasmessi direttamente in forma strutturata (vale a dire sulla base dello standard eCH0051 in formato «XML») tramite un’interfaccia con SIMIC. Come previsto solitamente per l’elaborazione elettronica di dati strutturati, con i «dati identificativi» viene fornito soltanto il numero AVS (cfr. art. 59 lett. e P-OCaGi).

Art. 60 Dettagli di esecuzione delle comunicazioni alle autorità cantonali

competenti in materia di armi

L’articolo 60 P-OCaGi disciplina i dettagli (di principio già definiti all’art. 63 LCaGi) dell’obbligo di comunicare le nuove sentenze penali e i nuovi procedimenti penali pendenti alle autorità cantonali competenti in materia di armi. Secondo le disposizioni della LCaGi, la comunicazione deve essere trasmessa soltanto se la persona interessata può essere identificata sia in VOSTRA sia nel registro cantonale delle armi ai sensi dell’articolo 32a capoverso 2 della legge federale del 20 giugno 1997111 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) con il proprio numero AVS. Per poter utilizzare le comunicazioni di VOSTRA, le autorità cantonali competenti in materia di armi devono dunque procedere dapprima all’assegnazione del NAVS13. Questo processo è ancora in corso e non tutti i Cantoni riusciranno a terminarlo entro il 2023112. Inoltre, per fare in modo che VOSTRA possa determinare per quali persone deve comunicare nuovi dati penali, i numeri AVS devono essergli comunicati man mano. Per attuare in modo ottimale questo flusso di informazioni sono state create alcune nuove interfacce:

− la prima interfaccia collega VOSTRA al «sistema d’informazione comune

armonizzato sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco» ai sensi dell’articolo 32a capoverso 3 LArm. Si tratta di una piattaforma tecnica (servizio web) per la messa in rete dei registri cantonali delle armi. Questo sistema d’informazione è denominato anche «consultazione online dei registri delle armi» (in breve «OAWR»). OAWR identifica le persone che vengono trattate con il loro numero AVS e i registri cantonali che vengono consultati. Perciò, è

previsto che la comunicazione quotidiana dei numeri AVS rilevanti sia

effettuata tramite OAWR (cfr. art. 60 cpv. 1 P-OCaGi). Questa soluzione è vantaggiosa poiché VOSTRA deve occuparsi soltanto della manutenzione di un’unica interfaccia per l’aggiornamento dei NAVS13. Ma non viene comunicato soltanto il NAVS13, bensì anche l’autorità cantonale competente in

111 RS 514.54

112 L’art. 32abis cpv. 1 LArm non prevede alcun obbligo di assegnare il numero AVS. Per i Cantoni, una rapida assegnazione di questo numero è però raccomandabile, poiché ogni NAVS13 che viene assegnato a una persona nel registro cantonale delle armi migliora l’ efficacia futura del sistema di comunicazioni. L’assegnazione completa dei NAVS13 a tutte le persone iscritte, tuttavia, non è una condizione necessaria per l’attivazione delle relative interfacce, ma ridurrebbe semplicemente il numero di comunicazioni.