Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine

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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale

informatizzato VOSTRA

materia di armi che tratta dati sulla persona annunciata. Grazie a queste indicazioni VOSTRA può riconoscere se i nuovi dati penali registrati quotidianamente riguardano una persona che è anche «rilevante in materia di armi»;

− per fare in modo che i nuovi dati penali vengano indirizzati efficientemente all’autorità competente in materia di armi, per ogni registro cantonale delle armi è stata creata un’apposita interfaccia. L’articolo 60 capoverso 2 P-OCaGi definisce i dati che devono essere comunicati a queste autorità e la loro forma. Per desiderio delle autorità cantonali competenti in materia di armi, i dati di VOSTRA sono trasmessi tramite SEDEX alla giusta interfaccia in forma strutturata (vale a dire sulla base dello standard eCH0051 in formato «XML») sia in formato PDF (vale a dire con una presentazione che si rifà a un estratto di registro). Tra i dati strutturati e i dati trasmessi in formato PDF esistono volutamente determinate divergenze, e per questa ragione le rispettive categorie di dati sono elencate separatamente nell’ordinanza.

Lo scopo dell’obbligo di comunicazione consiste nel fare in modo che le autorità cantonali competenti in materia di armi vengano informate in merito a qualsiasi cambiamento dei dati, e possano così adottare quanto prima le decisioni necessarie all’esecuzione della LArm. L’articolo 60 capoverso 2 P-OCaGi precisa che per «nuovi dati iscritti» devono intendersi anche le «modifiche di dati», le quali avvieranno anch’esse quotidianamente una comunicazione.

Per quanto riguarda le sentenze da comunicare, vanno rilevate due particolarità:

− all’articolo 63 capoverso 1 LCaGi, il legislatore ha stabilito che l’obbligo di

comunicazione riguarda le «nuove sentenze originarie svizzere iscritte in VOSTRA». Quindi, non importa se queste sentenze compaiono anche nell’estratto 4 per autorità (principale mezzo d’informazione per le autorità competenti in materia di armi; cfr. art. 48 LCaGi). Perciò, tramite l’interfaccia vengono comunicate, ad esempio, anche sentenze riguardanti solo contravvenzioni. Per lo stesso motivo, l’articolo 60 capoverso 2 lettera a P-OCaGi fa riferimento all’estratto 1 per autorità;

− in deroga all’articolo 63 capoverso 1 LCaGi, tuttavia, devono essere

comunicate non solo le «nuove sentenze originarie svizzere iscritte in VOSTRA», ma anche le nuove sentenze originarie straniere. La limitazione alle sentenze originarie «svizzere» deriva da una svista del legislatore, poiché queste sentenze possono figurare nell’estratto 4 per autorità e sono rilevanti anche per l’esecuzione della LArm.

Come nel caso della comunicazione a PISA (cfr. art. 55 cpv. 3 P-OCaGi) tra i «dati identificativi» viene comunicato in forma strutturata soltanto il numero AVS (cfr. art. 60 cpv. 2 lett. c n. 1 P-OCaGi). Infatti, il NAVS13 consente di identificare in misura sufficiente la persona interessata per procedere a un’ulteriore elaborazione elettronica dei dati. Tuttavia, la comunicazione in formato PDF, che in certi casi viene stampata, contiene anche altri attributi personali, per evitare rischi di confusione. Siccome l’approntamento dei dati è effettuato interamente con il numero AVS, il NAVS13 è eccezionalmente