Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine

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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale

informatizzato VOSTRA

riportato anche nella comunicazione in formato PDF (cfr. art. 60 cpv. 2 lett. c

n. 2 P-OCaGi).

Art. 61 Dettagli di esecuzione delle comunicazioni allo Stato di origine

L’articolo 61 P-OCaGi disciplina i dettagli (di principio già definiti all’art. 64 LCaGi) dell’obbligo di comunicare le sentenze originarie svizzere e le decisioni successive che riguardano cittadini stranieri alle autorità competenti dello Stato d’origine.

La preparazione della comunicazione in VOSTRA, completamente automatica, è disciplinata all’articolo 61 capoversi 1 e 2 P-OCaGi. VOSTRA crea sempre un avviso per ogni sentenza originaria o decisione successiva da comunicare. Questi avvisi vengono preparati quotidianamente per i dati penali da comunicare iscritti per la prima volta nel sistema nelle due settimane precedenti. Questa distillazione preliminare è stata introdotta come garanzia, poiché allo Stato di origine non vengono inviate le modifiche di iscrizioni già comunicate; in queste due settimane si possono ancora correggere eventuali errori prima che l’avviso venga trasmesso. Gli avvisi creati in uno stesso giorno sono raggruppati, ordinati per Stato di destinazione, in un file collettivo che viene depositato nello stesso luogo in cui sono raccolti gli avvisi di sistema ai sensi dell’articolo 25 P-OCaGi.

Il contenuto dell’avviso allo Stato di origine è strutturato come i normali avvisi di sistema. Esso comprende le informazioni generali definite nell’allegato 5 numero 1 P-OCaGi, tra cui ad esempio il titolo, il mandato, il momento della creazione, il destinatario dell’avviso, la persona interessata (cfr. art. 61 cpv. 3 lett. a P-OCaGi); In linea di principio, le sentenze originarie e decisioni successive da comunicare sono riportate con gli stessi dati che figurerebbero nella vista PDF dell’estratto 1 per autorità; le eccezioni sono menzionate all’articolo 61 capoverso 3 lettere b e c P-OCaGi. Quanto alle decisioni successive da comunicare, è importante che vengano fornite anche le informazioni contestuali; perciò, nell’avviso sono indicate anche la sentenza originaria alla quale la DS si riferisce (cfr. art. 61 cpv. 3 lett. c n. 2 P-OCaGi) e tutte le altre DS già esistenti (cfr. art. 61 cpv. 3 lett. c n. 3 P-OCaGi). Naturalmente, nella comunicazione non compaiono né reati fiscali né reati punibili soltanto secondo il diritto penale militare (cfr. art. 64 cpv. 2 LCaGi); questi reati vengono esclusi automaticamente da VOSTRA. Se la sentenza originaria non contiene altri reati «normali», il sistema non invia alcun avviso113. Gli avvisi sono redatti soltanto nella lingua di corrispondenza, ossia in tedesco, francese o italiano, poiché attualmente, per ragioni di costo, queste sono le uniche lingue memorizzate in VOSTRA; l’autorità competente dello Stato di origine può scegliere in quale di queste lingue vuole ricevere l’avviso (cfr. art. 61 cpv. 4 P-OCaGi).

La vera e propria trasmissione dell’avviso all’estero alle autorità competenti dello Stato di origine è effettuata dal Servizio del casellario mediante un processo manuale (cfr. art. 61 cpv. 4 P-OCaGi). In tale ambito vengono esclusi anche gli avvisi

113 Per le sentenze originarie che non devono essere comunicate all’estero non vengono comunicate nemmeno le relative decisioni successive.