Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine

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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale

informatizzato VOSTRA

riguardanti Stati per i quali devono essere verificate le prescrizioni di cui all’articolo 64 capoverso 3 LCaGi.

2.7 Comunicazione automatica di dati a VOSTRA (capitolo 7)

Rinuncia all'implementazione dell'interfaccia per la comunicazione di dati

concernenti le identità e i decessi da SIMIC a VOSTRA.

L'articolo 65 capoverso 1 lettere a e b LCaGi stabilisce che SIMIC deve comunicare a VOSTRA i dati relativi alle identità principali e secondarie delle persone registrate in entrambi i sistemi con il numero AVS. I dati con cui un’identità è registrata nei due sistemi possono infatti differire; permettendo lo scambio tra essi, il legislatore

intendeva migliorare le possibilità di trovare una persona iscritta in VOSTRA se

la ricerca era eseguita con dati identificativi SIMIC divergenti. Tuttavia, nel contesto della riprogrammazione di VOSTRA, sono state analizzate in modo approfondito identità reali in VOSTRA e SIMIC giungendo alla conclusione che la nuova funzione di ricerca in VOSTRA (che include automaticamente anche i dati memorizzati in UPI) è così efficiente che la persona corretta viene trovata anche se le identità SIMIC divergenti non sono memorizzate in VOSTRA. In altre parole, l’obiettivo del legislatore è già stato raggiunto senza l'attuazione tecnica dell'articolo 65 LCaGi. La soluzione prevista dal legislatore risulta quindi superflua. Una memorizzazione non necessaria di grandi quantità di dati viola anche il requisito dell’economia dei dati e causa costi inutili per il trasferimento dei dati e lo spazio di archiviazione. Inoltre, c'è il rischio che la performance della ricerca VOSTRA possa diminuire nel tempo se devono essere continuamente aggiunti e filtrati dei dati inutili. Infine, si crea anche un onere non necessario di personale se dati senza valore aggiunto devono essere rimossi manualmente da VOSTRA in un secondo momento. Per tutte queste ragioni, si

rinuncia all'implementazione e all'entrata in vigore dell'interfaccia per la

comunicazione dei dati identificativi SIMIC prevista dall'articolo 65 LCaGi. Ciò significa che nel 2023 la LCaGi entrerà in vigore soltanto parzialmente (senza l'art. 65 LCaGi). Alla prima occasione, l'articolo 65 LCaGi sarà abrogato nel corso di una procedura legislativa formale.

Si rinuncia anche alla notifica a VOSTRA dei decessi registrati in SIMIC, prevista all’articolo 65 capoverso 1 lettera c LCaGi. L'intenzione legislativa originale era che VOSTRA, sulla base di queste informazioni, potesse eliminare automaticamente l’incarto corrispondente alla persona deceduta. Tuttavia, questo modo di procedere è sensato soltanto se i dati SIMIC sul decesso sono stati convalidati con tutti gli strumenti a disposizione. Infatti, se una comunicazione SIMIC dovesse successivamente rivelarsi sbagliata, le conseguenze per VOSTRA sarebbero gravi dal momento che il sistema non è in grado di ricostruire i dati eliminati. L’esperienza ha dimostrato che i decessi registrati in SIMIC non sono sufficientemente attendibili per determinare automaticamente l’eliminazione dell’incarto da VOSTRA. In SIMIC la registrazione del decesso di una persona non causa conseguenze estreme, pertanto anche i requisiti per l’iscrizione di un decesso non sono particolarmente severi. Di conseguenza, non è garantito che le informazioni sul decesso di una persona siano