Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 119Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale
informatizzato VOSTRA
davvero corrette. Per questo motivo e in ragione della legislazione sulla protezione dei dati, si rinuncia alla comunicazione dei decessi da parte di SIMIC. L’entrata in vigore parziale della LCaGi (senza l'art. 65 LCaGi) risolve quindi anche questo problema.
Art. 62 Dettagli per le comunicazioni di decesso del registro dello stato
civile
L’articolo 66 LCaGi prevede che il registro dello stato civile (denominato anche «Infostar») debba comunicare al sistema d’informazione del casellario giudiziale, mediante un’apposita interfaccia elettronica con VOSTRA, i decessi delle persone in esso registrate. Questa comunicazione consente a VOSTRA di cancellare i dati iscritti delle persone che sono decedute, come impone l’articolo 29 LCaGi.
I lavori di programmazione hanno evidenziato che non è necessario realizzare questa interfaccia tra il registro dello stato civile e VOSTRA, poiché gli stessi dati possono essere recuperati anche direttamente da UPI. Già oggi, infatti, il registro dello stato civile comunica a UPI la data del decesso di una persona in modo completamente automatizzato. La comunicazione di queste date di decesso a VOSTRA è quindi effettuata mediante l’indispensabile servizio di broadcast delle mutazioni dell’UCC114 (cfr. art. 62 cpv. 1 P-OCaGi). Questa soluzione consente di risparmiare costi inutili per la manutenzione e l’esercizio di un’ulteriore interfaccia e garantisce una migliore qualità dei dati.
I decessi annotati nel registro dello stato civile sono accertati nel migliore dei modi. Il rischio di «false segnalazioni» è ridottissimo, al punto che queste comunicazioni possono essere elaborate in modo completamente automatizzato (eliminando automaticamente l’incarto corrispondente; cfr. art. 62 cpv. 2 P-OCaGi).
2.8 Disposizioni finali (capitolo 8)
Art. 63 Abrogazione e modifica di altri atti normativi
L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 10 OCaGi.
La vigente ordinanza sul casellario giudiziale viene abrogata (cfr. allegato 10 n. I P-OCaGi).
Sono inoltre modificate diverse disposizioni di altre ordinanze (cfr. allegato 10 n. II P-OCaGi). La maggior parte delle modifiche riguarda adeguamenti della terminologia al testo della nuova normativa sul casellario giudiziale; soltanto in casi molto particolari vengono introdotte modifiche basate sull’estensione del diritto di accedere ai dati prevista dalla LCaGi.
114 VOSTRA utilizza il servizio di broadcast delle mutazioni dell’UCC anche per aggiornare gli attributi principali e i numeri AVS.