Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine
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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale
informatizzato VOSTRA
− 1. Ordinanza del 4 marzo 2011115 sui controlli di sicurezza relativi alle
persone (OCSP): le basi legali che disciplinano il diritto del servizio specializzato CSP DDPS di accedere ai dati di VOSTRA in linea sono poste a livello di legge (art. 46 lett. e LCaGi) e non a livello di ordinanza. Perciò, l’articolo 19 capoverso 1 lettera a P-OCSP deve rimandare alla LCaGi.
− 2. Ordinanza del 24 ottobre 2007116 sugli emolumenti della legge federale
sugli stranieri e la loro integrazione (OEmol-LStrI): l’eventuale rivalsa sulla persona interessata dei costi per la richiesta di un estratto del casellario giudiziale varia da Cantone a Cantone. Pertanto, l’emolumento massimo menzionato all’articolo 8 capoverso 1 lettera i OEmol-LStrI può riferirsi a molti tipi di estratti del casellario giudiziale (all’estratto 2 per autorità, all’estratto per privati o a un estratto di un casellario giudiziale estero); di conseguenza, questa disposizione non può essere ulteriormente precisata per quanto riguarda gli estratti VOSTRA.
− 3. Ordinanza del 20 settembre 2002117 sui documenti d’identità dei cittadini
svizzeri (ODI): l’articolo 15 capoverso 1 lettera a P-ODI precisa che, per la verifica della buona reputazione, l’Ufficio federale competente può chiedere un estratto per privati.
− 4. Ordinanza del 24 ottobre 2007118 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività
lucrativa (OASA): l’articolo 72b capoverso 1 lettera a P-OASA precisa che la SEM può esigere l’estratto per privati dalle persone incaricate di confezionare la carta di soggiorno biometrica per stranieri. Non si è voluto invece adeguare l’obbligo di comunicare all’autorità cantonale competente in materia di migrazione ai sensi dell’articolo 82 OASA, poiché le comunicazioni automatizzate ai sensi dell’articolo 62 LCaGi sono intese soltanto come garanzia complementare (nel caso in cui la comunicazione dei dati originali secondo l’OASA andasse smarrita).
− 5. Ordinanza del 5 luglio 2006119 sugli emolumenti per le prestazioni
dell’Ufficio federale di giustizia (Oem-UFG): l’articolo 1 capoverso 2 lettera c P-Oem-UFG indica la designazione corretta del servizio competente per il casellario giudiziale informatizzato VOSTRA.
− 6. Ordinanza del 12 febbraio 2020120 sugli appalti pubblici (OAPub):
l’allegato 3 numero 17 P-OAPub precisa che il committente può esigere un estratto per privati da determinate persone a prova dell’adempimento dei criteri d’idoneità degli offerenti.
115RS 120.4
116RS 142.209
117RS 143.11
118RS 142.201