Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine
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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale
informatizzato VOSTRA
− 7. Ordinanza del 17 novembre 1999121 sull’organizzazione del Dipartimento
federale di giustizia e polizia (Org-DFGP): l’articolo 8 capoverso 1 lettera d P-Org-DFGP utilizza la nuova denominazione ufficiale del «casellario giudiziale informatizzato VOSTRA».
− 8. Ordinanza del 29 giugno 2011122 sull’adozione (OAdoz): ai fini
dell’accertamento dell’idoneità all’adozione, le autorità cantonali competenti possono ora richiedere un estratto 2 per autorità tramite il SERCO (cfr. art. 51 lett. d LCaGi). Di conseguenza, è necessario chiarire anche all’articolo 5 P-OAdoz che questo estratto 2 per autorità deve essere richiesto dall’autorità.
− 9. Ordinanza del 19 ottobre 1977123 sull’accoglimento di minori a scopo di
affiliazione (OAMin): secondo l’articolo 51 lettera c LCaGi, le autorità cantonali cui competono il rilascio delle autorizzazioni e l’esercizio della vigilanza nell’ambito della vigilanza sugli affiliati ai sensi dell’articolo 316 capoverso 2 CC avranno ora il diritto di richiedere al loro SECO un estratto 2 per autorità, per esaminare la reputazione degli istituti e persone che si occupano di minori e soggiacciono a un obbligo di autorizzazione e a una vigilanza. Questa nuova possibilità di verifica riguarda di principio tutti gli ambiti della vigilanza sull’affiliazione (accoglimento in una famiglia, a giornata o in un istituto, offerte di servizi nell’ambito dell’accoglimento in una famiglia e altre attività di accoglimento ai sensi del diritto cantonale).
Le disposizioni d’esecuzione del diritto federale in materia di vigilanza sull’affiliazione figurano nell’OAMin, la quale sinora non prevedeva in pratica alcuna regola che si riferisse espressamente al casellario giudiziale. Il compito di disciplinare la richiesta di estratti per privati ed estratti specifici per privati spettava in larga misura al diritto cantonale. Alla luce del nuovo contesto giuridico, occorre disciplinare in modo un po’ più dettagliato e armonizzare nell’OAMin l’utilizzo degli estratti del casellario giudiziale:
− nella misura in cui l’estratto 2 per autorità (A2) è ora a disposizione come strumento d’informazione, occorre prevedere nell’OAMin anche un corrispondente obbligo di verifica (cfr. art. 7, 10 cpv. 2, 15 cpv. 2, 18 cpv. 4, 19 cpv. 4, 20b cpv. 3, 20c cpv. 3 e 20e cpv. 3 P-OAMin). Per poter adempiere quest’obbligo, in caso di accoglimento in un istituto le autorità competenti devono disporre di una lista di tutti i collaboratori (cfr. art. 14 cpv. 1 lett. c, art. 17 cpv. 3 e art. 20d cpv. 3a P-OAMin) e venir informate in caso di sostituzione di queste persone (cfr. art. 18 cpv. 1, art. 20b cpv. 1 lett. b e art. 20c cpv. 2 lett. b P-OAMin);
− in caso di accoglimento in una famiglia, la verifica dei genitori affilianti mediante estratto A2 è effettuata durante gli accertamenti nell’ambito della procedura di autorizzazione (cfr. art. 7 secondo periodo P-OAMin) e in seguito almeno una volta all’anno nell’ambito dell’esercizio della vigilanza