Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 122Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale

informatizzato VOSTRA

ufficiale (cfr. art. 10 cpv. 1 OAMin in combinato disposto con l’art. 10 cpv. 2 secondo periodo P-OAMin). La stessa regola vale per l’accoglimento a giornata, poiché l’articolo 12 P-OAMin rimanda alle disposizioni sull’accoglimento in una famiglia, e ora anche all’articolo 7 P-OAMin;

− in caso di accoglimento in un istituto, la verifica del direttore e dei

collaboratori dell’istituto viene effettuata durante gli accertamenti nell’ambito della procedura di autorizzazione (cfr. art. 15 cpv. 2 P-OAMin), al momento della comunicazione di una sostituzione o nuova assunzione (cfr. art. 18 cpv. 4 P-OAMin) e almeno annualmente nell’ambito dell’obbligo di vigilanza (cfr. art. 19 cpv. 4 P-OAMin);

− per quanto riguarda le offerte di servizi nell’ambito dell’accoglimento in

una famiglia, la verifica mediante estratto A2 delle persone preposte alla gestione e delle persone incaricate di offrire servizi è anch’essa effettuata alla ricezione della prima comunicazione (cfr. art. 20b cpv. 3 P-OAMin), al momento della comunicazione di una sostituzione o nuova assunzione (cfr. art. 20c cpv. 3 P-OAMin) e almeno annualmente nell’ambito dell’obbligo di vigilanza (cfr. art. 20e cpv. 3 P-OAMin).

Nell’ambito dell’accoglimento in famiglia, è stato inoltre concesso alle autorità competenti il diritto di ottenere un estratto per privati dalle persone che vivono nella stessa economia domestica dei genitori affilianti (cfr. art. 7 terzo periodo e art. 10 terzo periodo P-OAMin). Una verifica di questo tipo, riguardante una cerchia di persone allargata, è necessaria soltanto in casi eccezionali (p. es. quando altri adulti convivono con i genitori affilianti). Perciò, l’autorità deve poter decidere autonomamente quando intende approfittare di questa possibilità (disposizione potestativa). Dato che non si tratta di «persone che si occupano dell’accudimento», la verifica della buona reputazione non può essere effettuata con l’ausilio dell’estratto 2 per autorità (cfr. art. 51 lett. c LCaGi); parimenti, non può essere richiesto un estratto specifico per privati, poiché questo tipo di estratto è vincolato a uno scopo e può essere ottenuto soltanto per le persone che offrono «un’attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minori» (cfr. art. 55 LCaGi).

Sinora, era previsto soltanto per le «offerte di servizi nell’ambito dell’accoglimento in famiglia» disciplinate nella sezione 4a dell’OAMin che i fornitori di tali servizi dovessero presentare un estratto del casellario giudiziale delle persone preposte alla gestione e rilasciare una dichiarazione secondo la quale le persone incaricate di offrire servizi erano sottoposte a pertinente verifica al momento dell’entrata in servizio e una volta all’anno per tutta la durata del rapporto d’impiego (cfr. art. 20b cpv. 1 lett. c OAMin). In altre parole, la verifica delle persone incaricate dell’accudimento spettava in larga misura alle istituzioni private coinvolte. Siccome ora le autorità competenti per il rilascio dell’autorizzazione o per la vigilanza hanno il diritto di accedere ai dati

dell’estratto 2 per autorità, e quindi dispongono di una base decisionale

decisamente migliore, è giusto che in futuro la verifica della buona reputazione in VOSTRA sia affidata soltanto alle autorità competenti. Questa soluzione