Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine
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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale
informatizzato VOSTRA
comportano la loro adozione in caso di violazione delle prescrizioni sul trattamento dipendono anche dalle procedure di controllo applicate. Questi dettagli non trovano posto nell’ordinanza e saranno definiti con precisione soltanto nel regolamento sul trattamento dei dati.
Se non può più essere utilizzato per l’inserimento di dati, il collegamento a VOSTRA può però essere ancora utilizzato per la consultazione. Di norma, quindi, si procede soltanto a un declassamento di un profilo di consultazione. Grazie a «ruoli funzionali» specifici assegnati a singoli utenti è possibile bloccare i diritti di registrazione soltanto per alcuni utenti di un’autorità.
Per mantenere la visione d’insieme di eventuali revoche e altre misure, il Servizio del casellario giudiziale può creare un’apposita banca dati (cfr. art. 8 cpv. 5 P-OCaGi).
Art. 9 Cooperazione tra il Servizio del casellario giudiziale e gli organi
competenti per la protezione dei dati ai fini del controllo della conformità degli scopi delle consultazioni
Secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera g LCaGi, il Servizio del casellario giudiziale deve controllare il «trattamento conforme alle prescrizioni» dei dati registrati in VOSTRA.
Per quanto riguarda il controllo della corretta registrazione dei dati, il Servizio del casellario giudiziale può svolgere questo compito in modo ampiamente autonomo (tanto più che ora le copie delle decisioni saranno registrate direttamente in VOSTRA).
Il controllo della corretta consultazione dei dati, invece, rappresenta invece un’impegnativa e ardua sfida. A tal fine, infatti, per capire se lo scopo di una consultazione indicato in VOSTRA può essere solo un pretesto, il Servizio del casellario giudiziale deve poter accedere ai dati operativi dell’autorità interessata memorizzati in VOSTRA. Secondo l’articolo 9 LCaGi, il Servizio del casellario giudiziale può richiedere direttamente alle autorità soggette a controllo le informazioni necessarie e anche consultare documenti nella misura in cui ciò sia necessario per effettuare i controlli e non vi si oppongano interessi pubblici
preponderanti. Sapere quali siano i documenti necessari e se esistano interessi
pubblici preponderanti potrebbe a volte costituire una questione spinosa. Idealmente, quindi, tale questione dovrebbe essere decisa dagli organi competenti
per la protezione dei dati per l’autorità i cui collaboratori devono essere
controllati. In genere, a livello federale, ogni autorità ha il proprio incaricato o consulente per la protezione dei dati. Nei Cantoni, però, vi è solitamente solo un incaricato cantonale per la protezione dei dati. Secondo la pertinente legislazione in materia di protezione dei dati, questi organi hanno anche il compito di controllare il corretto trattamento dei dati. Grazie alle loro conoscenze specifiche e alla loro esperienza pratica, essi sono perfettamente in grado di effettuare la necessaria ponderazione di interessi. Godono della fiducia delle autorità da controllare e del Servizio del casellario giudiziale, e possono aiutare a far sì che i controlli siano