Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine
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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale
informatizzato VOSTRA
− 15. Ordinanza del 6 dicembre 2013129 sul trattamento dei dati segnaletici di
natura biometrica (di seguito denominata informalmente «ordinanza DS»): in occasione della revisione totale dell’ordinanza DS, realizzata nel 2013, i termini di cancellazione previsti per i dati trattati nel sistema d’informazione AFIS (Automated Fingerprint Identification System) sono stati armonizzati con quelli previsti per i profili del DNA (sistema d’informazione CODIS, Combined DNA Index System) riprendendo senza sostanziali modifiche nell’ordinanza DS i termini della legge federale del 20 giugno 2003130 sull’utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l’identificazione di persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA). Ora, con la LCaGi (cfr. allegato 1 n. 3 LCaGi), il legislatore ha attuato l’armonizzazione di questi termini anche a livello formale di legge grazie al rimando agli articoli 16–19 della legge sui profili del DNA inserito all’articolo 354 capoverso 4 nCP. In seguito a questo adeguamento dell’articolo 354 nCP, il disciplinamento sulla cancellazione previsto dall’ordinanza DS può essere abrogato. L’abrogazione riguarda gli articoli 17 e 19–21 dell’ordinanza DS. Vengono tuttavia mantenuti, nella sezione 5 («Cancellazione dei dati») di detta ordinanza, gli articoli 18, 22 e 23 riguardanti in modo specifico il sistema AFIS. Viene inoltre mantenuto il disciplinamento speciale previsto dal vigente articolo 17 capoverso 3 lettera b dell’ordinanza DS (materiale segnaletico estero), ripreso nel progetto di questa ordinanza all’articolo 17.
− 16. Ordinanza del 12 ottobre 2016131 sui sistemi d’informazione della
Confederazione nel campo dello sport (OSISpo): all’articolo 5 capoverso 3 P-OSISpo, il termine di conservazione previsto dall’OSISpo viene dissociato dall’eliminazione dal casellario giudiziale. Secondo l’articolo 51 lettera h LCaGi, l’Ufficio federale dello sport ha il diritto di consultare soltanto l’estratto 2 per autorità, e quindi non può sapere quando i dati che lo interessano vengono eliminati dal casellario giudiziale; ora, invece, basterà che questi dati non figurino più nell’estratto 2 per autorità.
− 17. Ordinanza del 30 giugno 1993132 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche
federali (ordinanza sulle rilevazioni statistiche): le modifiche proposte al numero 88 dell’allegato dell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche riguardano i punti seguenti: invece dell’espressione «casellario giudiziale» viene introdotta la denominazione ufficiale «casellario giudiziale informatizzato VOSTRA»; il termine «condanne» viene solitamente utilizzato come sinonimo di «verdetti di colpevolezza», ma in VOSTRA sono iscritte anche sentenze pronunciate nei confronti di persone non imputabili, che vengono anch’esse elaborate dall’UST. Pertanto, ora sarà utilizzata sistematicamente la formula «sentenze originarie e decisioni successive». Infine, il testo della disposizione è stato corretto
129RS 361.3
130RS 363
131RS 415.11