Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine
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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale
informatizzato VOSTRA
conformi alla legislazione in materia di protezione dei dati, si svolgano senza intoppi e rispettino l’uguaglianza giuridica.
Per i suddetti motivi, la collaborazione tra Servizio del casellario giudiziale e organi competenti per la protezione dei dati è disciplinata in dettaglio all’articolo 9 P-OCaGi.
L’articolo 9 capoverso 1 P-OCaGi sancisce il principio secondo cui gli organi competenti per la protezione dei dati assistono il Servizio del casellario giudiziale nel compito di controllare la conformità degli scopi delle consultazioni. Questi organi devono assumere una funzione di coordinamento e mettere a disposizione le loro conoscenze. L’annuncio e l’esecuzione dei controlli devono dunque essere effettuati sempre d’intesa con essi (cfr. art. 9 cpv. 1 lett. a P-OCaGi). Tuttavia, il modus operandi ottimale da adottare nel caso specifico deve essere negoziato tra le autorità interessate, in particolare anche per stabilire se il controllo debba essere effettuato in loco o mediante procedura scritta. In definitiva si tratta di coordinare utilmente quest’attività per evitare che i controlli siano programmati in un momento inopportuno. Gli organi competenti per la protezione dei dati decidono in quale misura assistere nella pratica il Servizio del casellario giudiziale.
Il loro compito principale consiste però soprattutto nell’esaminare fin dove debba spingersi l’obbligo d’informazione ai sensi dell’articolo 9 LCaGi (cfr. art. 9 cpv. 1 lett. b P-OCaGi). Se stabiliscono che interessi pubblici preponderanti vietano al Servizio del casellario giudiziale di esaminare i retroscena di una consultazione (ed escludono quindi un controllo da parte del Servizio del casellario giudiziale), gli organi competenti per la protezione dei dati possono effettuare il controllo anche autonomamente; in tal caso il Servizio del casellario giudiziale deve venir informato in merito all’esito del controllo, benché non sia necessario fornirgli una motivazione precisa (cfr. art. 9 cpv. 1 lett. c P-OCaGi). In seguito, basandosi su queste informazioni, il Servizio del casellario giudiziale può decidere se occorre revocare i diritti di accedere ai dati in linea (cfr. il commento ad art. 8 P-OCaGi).
Per rendere un po’ più prevedibile l’impegno richiesto agli organi competenti per la protezione dei dati, l’articolo 9 capoverso 2 P-OCaGi stabilisce un numero massimo di controlli, nell’intento di non assorbire eccessivamente le risorse di detti organi. Nel pianificare i controlli occorre tener conto del loro carico di lavoro al momento della verifica.
Le regole definite all’articolo 9 P-OCaGi si riferiscono soltanto a una piccola parte dell’attività globale di controllo svolta dal Servizio del casellario giudiziale e sottolineano la necessità di una collaborazione con gli organi competenti per la protezione dei dati, senza la quale è praticamente impossibile effettuare efficacemente i controlli in questione. Le modalità dei controlli negli ambiti non disciplinati da questo articolo e dell’adozione delle opportune misure nei confronti degli utenti inadempienti sono definite con precisione soltanto nel regolamento sul trattamento