Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine
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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale
informatizzato VOSTRA
confrontandole agli incrementi di efficienza (derivanti da un uso sistematico dell’interfaccia nell’ambito del trattamento decentralizzato. Ma il collegamento di un’applicazione specializzata all’interfaccia di importazione non deve essere impedito dal fatto che manca una dichiarazione ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 LCaGi. Perciò, l’articolo 10 capoverso 1 secondo periodo P-OCaGi prevede che le autorità interessate possono considerare la possibilità di collegarsi all’interfaccia per favorire la raccolta decentralizzata dei dati. È però auspicabile che le decisioni sul collegamento e le decisioni di principio ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 LCaGi siano preliminarmente coordinate. Possibilmente, i Cantoni dovrebbero dunque riflettere tempestivamente sull’auspicato sfruttamento del loro SERCO e sulle autorità tenute a iscrivere dati in linea;
− interfaccia di esportazione per il trasferimento automatico di dati VOSTRA in
un’applicazione specializzata esterna (art. 10 cpv. 2 lett. a P-OCaGi): possono di principio essere esportati tutti i dati VOSTRA rilevanti per gli estratti, e segnatamente l’estratto ufficiale completo (in formato PDF)10 o i singoli dati strutturati (in formato XML). L’esportazione nell’applicazione di destinazione, tuttavia, è ammessa soltanto se esiste una base legale che consente di salvare i dati penali in tale applicazione (questa condizione non è contemplata dal disciplinamento VOSTRA, ma risulta dal diritto generale in materia di protezione dei dati);
− interfaccia per l’avvio di consultazioni VOSTRA direttamente a partire da
un’applicazione specializzata esterna (art. 10 cpv. 2 lett. b P-OCaGi): un’interfaccia di questo tipo è necessaria soprattutto alle autorità che devono effettuare molte consultazioni in VOSTRA. In questi casi è utile che si possa avviare la consultazione direttamente dall’applicazione esterna su cui l’autorità sta trattando una persona. VOSTRA comunica allora se la persona ricercata figura («hit») o non figura («no hit») nella banca dati. Il vantaggio di questa soluzione consiste nel fatto che l’autorità che effettua la consultazione deve avviare il browser VOSTRA per studiare l’estratto preciso soltanto in caso di riscontro positivo («hit»), e quindi risparmia tempo. Basandosi su queste possibilità, alcune autorità compiono un passo ulteriore e trasformano i loro sistemi in modo da poter gestire le consultazioni in diversi sistemi con una sola ricerca (ma tale aspetto non fa già più parte di questa interfaccia).
Le autorità che intendono inviare o ricevere dati strutturati tramite interfacce di importazione o di esportazione devono collegarsi al servizio web per i dati di base VOSTRA. Per tutte le altre autorità svizzere, il collegamento a questo servizio è facoltativo (cfr. art. 10 cpv. 3 P-OCaGi). Il servizio web per i dati di base VOSTRA fornisce dati non personali che servono alle autorità collegate per gestire più facilmente determinate categorie di dati nelle loro applicazioni specializzate. I dati messi a disposizione dal servizio in questione sono di natura molto varia e consistono, ad esempio, in cataloghi di reati e sanzioni, elenchi di luoghi d’origine, eccetera.
10 In questo caso non è necessario un collegamento al servizio web per i dati di base ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 P-OCaGi.