Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine
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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale
informatizzato VOSTRA
Queste categorie di dati vengono costantemente aggiornate dal Servizio del casellario giudiziale. Altre autorità possono beneficiare di questi aggiornamenti riprendendo le modifiche anche nei loro sistemi.
L’articolo 10 capoverso 4 P-OCaGi menziona inoltre le principali condizioni che devono essere soddisfatte per poter utilizzare un’interfaccia di questo tipo:
− il Servizio del casellario giudiziale esamina se il collegamento realizzato rispetta
i requisiti tecnici e giuridici (lett. a).
La maggior parte dei requisiti tecnici figura nella relativa «descrizione dell’interfaccia», che ne descrive in dettaglio le funzioni (specificando anche,
p. es., che per utilizzare l’interfaccia deve essere implementato anche il «servizio web per i dati di base VOSTRA»).
Altre prescrizioni sul funzionamento di queste interfacce figurano in particolare nella direttiva del 10 aprile 2018 concernente gli accessi alle applicazioni informatiche del DFGP tramite interfacce del servizio web (disponibile soltanto in tedesco: Richtlinie für Zugriffe auf EJPD Informatikanwendungen via Webservice Schnittstellen vom 10. April 2018 – V1.5; EJPD Webservice Richtlinie);
− il corretto funzionamento dell’interfaccia deve essere testato e occorre
assicurarsi che i dati siano disponibili nella qualità necessaria (lett. b);
− il collegamento presuppone sempre che il Servizio del casellario giudiziale
autorizzi l’uso dell’interfaccia per l’autorità richiedente (lett. c) e l’autorizzazione viene rilasciata soltanto dopo che tutti i test sono stati effettuati con successo;
− le autorità collegate assumono le spese da esse sostenute, conformemente a un
principio già previsto dal diritto superiore (lett. d).
La qualità dei dati trasferiti in caso di importazione dipende dalla completezza e dalla correttezza dei dati gestiti nelle applicazioni specializzate esterne. Se da una sentenza originaria vengono registrati elettronicamente soltanto due reati su tre, infatti, la sentenza da iscrivere è appunto registrata soltanto in modo incompleto in VOSTRA. Per questo motivo, l’articolo 10 capoverso 5 P-OCaGi esige che i dati importati in VOSTRA vengano nuovamente controllati per verificare che tutti i dati rilevanti siano stati registrati correttamente nella banca dati.
2.4 Sicurezza dei dati, requisiti tecnici, verbalizzazione secondo la legislazione sulla protezione dei dati e comunicazione di dati anonimizzati (capitolo 4)
Art. 11 Sicurezza dei dati
Questa disposizione corrisponde – salvo per le modifiche descritte qui di seguito – all’articolo 27 dell’attuale ordinanza VOSTRA: