Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine
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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale
informatizzato VOSTRA
− il capoverso 2 precisa che in particolare le autorità cantonali collegate devono
provvedere affinché sia attuata una protezione di base delle TIC paragonabile a quella dell’Amministrazione federale. Nella pratica, infatti, si constata regolarmente che non tutti i Cantoni raggiungono questo standard;
− al capoverso 3, l’obbligo per il Servizio del casellario giudiziale di garantire il
rispetto delle misure di sicurezza informatica è stato lievemente riformulato. Il nuovo testo afferma più chiaramente che le misure di sicurezza sono gestite in larga misura mediante processi (quali p. es. l’autentificazione tramite smart card con accesso protetto da password ecc.) e che non sono necessari controlli supplementari in loco.
Art. 12 Requisiti tecnici
Questa disposizione corrisponde, nel contenuto, all’attuale articolo 29 dell’ordinanza VOSTRA.
Art. 13 Verbalizzazione secondo la legislazione sulla protezione dei dati
L’articolo 13 capoverso 1 P-OCaGi stabilisce che la verbalizzazione ai sensi dell’articolo 10 dell’ordinanza del 14 giugno 199611 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) è mantenuta. La verbalizzazione secondo la legislazione sulla protezione dei dati registra tutti i trattamenti di dati di tutti gli utenti collegati a VOSTRA. I verbali servono in primo luogo alla sorveglianza del rispetto delle prescrizioni in materia di protezione dei dati da parte degli organi competenti e sono accessibili soltanto a questi.
Questa verbalizzazione va però distinta dalla verbalizzazione VOSTRA ai sensi dell’articolo 25 LCaGi, che serve primariamente a fornire alle persone oggetto di una consultazione uno strumento che consente loro di verificare loro stesse se la consultazione è stata effettuata legittimamente. In ogni caso, queste possibilità di controllo supplementari non sono concesse in modo capillare (sul diritto di accesso, cfr. art. 57 LCaGi): anzitutto, esistono autorità che vantano interessi particolari di tutela del segreto, le cui consultazioni non devono essere rivelate alle persone interessate; secondariamente, alcune consultazioni effettuate dal Servizio del casellario giudiziale per fini di controllo non sono affatto verbalizzate, poiché spesso su di esse non viene nemmeno costituito un fascicolo, sicché il motivo della consultazione sarebbe impossibile da ricostruire.
Il capoverso 2 è inteso a chiarire che la «verbalizzazione secondo la legislazione sulla protezione dei dati» e la «verbalizzazione delle consultazioni secondo l’articolo 25 LCaGi» sono due procedure distinte.
11 RS 235.11