Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine

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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale

informatizzato VOSTRA

Art. 14 Comunicazione di dati anonimizzati

Il disciplinamento della comunicazione dei dati di VOSTRA in forma anonima per scopi di ricerca è stato delegato al Consiglio federale in virtù dell’articolo 15 LCaGi. L’articolo 14 capoverso 1 P-OCaGi riprende il contenuto normativo dell’attuale articolo 32 dell’ordinanza VOSTRA e rimanda al disciplinamento previsto all’articolo 22 LPD, secondo cui il trattamento di dati per scopi impersonali è di principio permesso, a patto che siano rispettate talune condizioni di base.

Il 25 settembre 2020 il Parlamento ha adottato la nuova legge sulla protezione dei dati12 (nLPD), il cui articolo 39 disciplina il trattamento per scopi impersonali; pertanto, al capitolo 2.10 del presente rapporto è indicato il tenore che l’articolo 14 capoverso 1 P-OCaGi dovrebbe assumere dopo l’entrata in vigore della nLPD.

L’articolo 22 LPD non specifica quale servizio del settore VOSTRA decide se un destinatario può utilizzare dati VOSTRA per scopi impersonali. Pertanto, l’articolo 14 capoverso 2 P-OCaGi stabilisce che tale competenza è riservata al Servizio del casellario giudiziale (sul diritto attuale, cfr. art. 33 cpv. 1 Ordinanza Vostra). Per il Servizio del casellario giudiziale, il compito di raccogliere e anonimizzare i dati causa sempre una certa mole di lavoro e in parte può essere assolto soltanto ricorrendo ai servizi a pagamento del fornitore di prestazioni informatiche. Siccome l’aggregazione di tali dati non costituisce un obbligo, il Servizio del casellario giudiziale dispone di un ampio margine discrezionale nel decidere sulle relative domande. Dunque, per volontà deliberata, la comunicazione di dati anonimizzati non è definita come obbligo di detto servizio. Le analisi statistiche in particolare rientrano piuttosto nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale di statistica (UST). Pertanto, il Servizio del casellario giudiziale effettua trattamenti di dati per scopi di ricerca soltanto in casi eccezionali.

La comunicazione di informazioni meramente statistiche da cui è impossibile risalire a persone realmente esistenti non pone problemi in materia di protezione dei dati (p. es. potrebbe essere rivelato senza problemi il numero di sentenze per corruzione pronunciate nel 2017).

Esistono però anche rilevamenti in cui i dati VOSTRA vanno combinati con altri dati dei ricercatori (p. es. qualora un perito psichiatra volesse accertare se i suoi strumenti di previsione delle recidive funzionano in modo efficiente nella pratica). L’articolo 22 LPD consente soltanto un utilizzo impersonale, e quindi gli insiemi di dati destinati a essere aggregati devono essere anonimizzati in base alla stessa chiave. Di conseguenza, i dati VOSTRA necessari a questo scopo devono dapprima essere raccolti in forma personale e soltanto in seguito possono essere anonimizzati. Nel trattare ulteriormente i dati aggregati occorre garantire che essi possano essere trattati soltanto isolandoli dagli altri insiemi di dati personali. Infatti, in alcuni casi, i set di dati anonimizzati contengono una quantità tale di indicazioni dettagliate da rendere possibile, in pratica, la loro decodificazione combinandoli a posteriori con dati personali reali. L’utilizzo impersonale dei dati può dunque essere garantito soltanto se il destinatario dei dati si impegna a rispettare determinate condizioni nel

12 FF 2020 6695