Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 23Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale
informatizzato VOSTRA
trattamento dei dati. Secondo l’articolo 14 capoverso 3 P-OCaGi, tali condizioni devono essere pattuite contrattualmente. Solitamente vengono disciplinati i punti seguenti: momento e ampiezza della raccolta dei dati, anonimizzazione dei dati, persone autorizzate ad accedervi, conservazione e distruzione di dati raccolti e codici di cifratura, misure di sicurezza contro l’accesso da parte di terzi non autorizzati e obbligo di pubblicare i risultati in forma impersonale.
2.5 Contenuto di VOSTRA (capitolo 5)
2.5.1 Dati iscritti nel sistema di gestione dei dati penali (capitolo 5, sezione 1)
Art. 15-27 Osservazioni preliminari sui dati iscritti nel sistema di gestione dei
dati penali
Le sezioni 1 e 2 del capitolo 5 («Contenuto di VOSTRA») definiscono i dati che vengono «iscritti» in VOSTRA.
Il disciplinamento distingue tra i dati appartenenti al cosiddetto «sistema di gestione dei dati penali» (sezione 1) e quelli che non vi appartengono (sezione 2). Secondo la definizione che figura all’articolo 2 lettera e LCaGi, la «gestione dei dati penali» è la parte del programma VOSTRA che «consente di allestire gli estratti». Le considerazioni che seguono sulla sezione 1 relativa alla gestione dei dati penali (art. 15-27 P-OCaGi) trattano dunque di tutti i dati «iscritti» che sono necessari per
allestire correttamente gli estratti:
− si tratta in primo luogo di regole riguardanti i tipi di dati iscritti che sono
visualizzabili dai diversi profili di consultazione (sono disciplinati soprattutto il contenuto dei dati e alcune condizioni speciali di iscrizione). I dettagli materiali dei quattro principali tipi di dati base in VOSTRA sono specificati negli allegati:
− sui dati identificativi della persona (detti anche «identità», da cui l’abbreviazione «ID»), cfr. l’allegato 1 e l’articolo 15 P-OCaGi,
− sulle sentenze originarie (SO), cfr. l’allegato 2 e l’articolo 21 P-OCaGi,
− sulle decisioni successive (DS), cfr. l’allegato 3 e l’articolo 22 P-OCaGi,
− sui procedimenti penali pendenti (PPp), cfr. l’allegato 4 e l’articolo 26 P-OCaGi;
− i dati iscritti della gestione dei dati penali, che figurano sugli estratti,
comprendono anche le copie elettroniche delle SO e delle DS ai sensi
dell’articolo 22 LCaGi (cfr. anche art. 23 P-OCaGi). I dettagli sul contenuto sono parte integrante degli allegati relativi alle SO e alle DS (cfr. allegato 2 n. 4 e allegato 3 n. 1.7 P-OCaGi);
− è invece più complesso il disciplinamento dei dati di sistema ai sensi
dell’articolo 23 LCaGi, poiché concettualmente essi sono definiti in modo