Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine
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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale
informatizzato VOSTRA
relativamente restrittivo. I dati di sistema sono definiti come dati «iscritti»13 della gestione dei dati penali, generati automaticamente14 da VOSTRA. Esistono solo due tipi di dati di sistema che soddisfano questi requisiti:
− i dati di sistema generati automaticamente che sono rilevanti per gli
estratti ai sensi dell’articolo 24 P-OCaGi sono – come già si deduce dalla loro denominazione – visibili negli estratti o nei profili di consultazione e sono trattati nei rispettivi allegati 1-4 P-OCaGi sui tipi di base (ID, SO, DS, PPp). Si tratta, ad esempio, di numeri di sistema assegnati o di fonti di dati per determinati set di dati, oppure di risultati del calcolo di termini e durate delle sanzioni inflitte che hanno una rilevanza per le sanzioni o le sentenze. Questi dati sono dunque parte integrante dei dati ID, SO, DS o PPp iscritti. Negli allegati 1-4 P-OCaGi è inoltre indicato in quale profilo di consultazione compaiono (cfr. art. 47 P-OCaGi in attuazione degli art. 37 cpv. 2, 38 cpv. 2, 40 cpv. 2 e 42 cpv. 2 LCaGi);
− per la gestione dei dati penali sono rilevanti anche gli avvisi di sistema ai sensi dell’articolo 25 P-OCaGi. Questi dati di sistema non sono riportati negli estratti, ma sono visibili per gli utenti (per quelli che sono destinatari dell’avviso). Essi servono a garantire una corretta gestione dei dati in rapporto con le informazioni rilevanti per gli estratti. Quindi, questi avvisi di sistema sono almeno indirettamente necessari per l’allestimento degli estratti.
La LCaGi e l’OCaGi, tuttavia, disciplinano soltanto dati della gestione dei dati penali
che possono essere visualizzati dai normali utenti e sono associati direttamente
alle persone registrate. Nell’ambito della gestione dei dati penali si potrebbero raggruppare anche le seguenti categorie di dati completamente esclusi dalla presente ordinanza:
− i dati trattati nella cosiddetta «gestione dei codici»; questi dati servono al
controllo del sistema (p. es. determinate indicazioni sullo stato) o contengono assegnazioni giuridicamente rilevanti (quali p. es. la qualifica di un reato come crimine, delitto o contravvenzione). Questi dati sono gestiti «dietro le quinte»,
13Non costituiscono dunque «dati di sistema» ai sensi dell’art. 23 LCaGi determinati dati
creati (ad hoc) che figurano soltanto nell’estratto stampato, come p. es. la «data e ora del rilascio» (al riguardo cfr. art. 45 cpv. 2 e 3 P-OCaGi concernenti il disciplinamento dei profili di consultazione). Anche questi dati sono creati automaticamente dal sistema e sono rilevanti per l’allestimento di estratti, ma non vengono «iscritti» in VOSTRA, bensì sono soltanto collegati all’estratto in formato PDF.
14Non costituiscono dunque «dati di sistema» ai sensi dell’art. 23 LCaGi neanche i
rapporti che possono essere allestiti dal Servizio del casellario giudiziale mediante
ricerche create individualmente (cfr. art. 31 P-OCaGi). Infatti, da un lato questi rapporti non vengono generati «automaticamente», ma vengono creati manualmente per mezzo di determinati criteri di ricerca, e dall’altro riguardano dati «al di fuori del sistema di gestione dei dati penali», poiché essi non servono direttamente all’allestimento degli estratti. Piuttosto, questi rapporti sono necessari per fini statistici o per la corretta assegnazione dei diritti di accedere ai dati. Per tale ragione, i dati sono disciplinati soltanto nella sezione 2.