Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine

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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale

informatizzato VOSTRA

possono essere visualizzati soltanto da pochi amministratori di sistema e inoltre nel luogo di archiviazione non sono associati a una determinata persona. Non creano dunque difficoltà dal punto di vista della protezione dei dati e non sono quindi esaminati più dettagliatamente nell’OCaGi;

− i dati della «gestione delle autorità», che servono a identificare le autorità e a

gestire le loro autorizzazioni. Questi ambiti possono essere visualizzati soltanto dagli amministratori di sistema, e quindi l’OCaGi non contiene alcuna norma in proposito. I dati in questione sono descritti in dettaglio nel regolamento sul trattamento dei dati;

− i dati della «gestione degli utenti» sono gestiti all’esterno di VOSTRA, e quindi

l’OCaGi non contiene norme neanche a questo riguardo.

Art. 15 Dati identificativi della persona

L’articolo 17 LCaGi contiene un catalogo non esaustivo di dati identificativi e delega al Consiglio federale la facoltà di disciplinare le modalità di registrazione delle generalità in VOSTRA (cfr. art. 17 cpv. 2 LCaGi). Il disciplinamento preciso dei singoli set e campi di dati è complesso, e pertanto trova posto in un allegato a sé stante (cfr. allegato 1 colonna 1 P-OCaGi). In questo allegato, i campi di dati che non sono immediatamente comprensibili sono provvisti di una definizione posta tra parentesi.

NewVOSTRA prevede sei categorie principali di «dati identificativi», e per la precisione quattro diverse «identità» (identità principale, identità precedente, identità secondaria, false generalità), la cosiddetta «nota ad uso interno» e il «numero di controllo del processo»:

− un’identità consiste sempre in una combinazione di vari attributi, che vanno

sempre considerati insieme per poter identificare una persona.

A ogni persona registrata in VOSTRA viene attribuita una cosiddetta «identità principale (IPR)» (cfr. allegato 1 n. 1 P-OCaGi). Questa identità può essere assegnata una volta sola e consiste negli attributi gestiti in UPI15 (cd. «attributi principali», cfr. allegato 1 n. 1.1 P-OCaGi) e in caratteristiche supplementari che non sono tratte da UPI (cd. «attributi complementari», cfr. allegato 1 n. 1.2 P-OCaGi). Si rimanda a questo riguardo alle considerazioni di cui sopra all’articolo 7 P-OCaGi sull’autorizzazione a trattare i dati.

La registrazione di ulteriori identità è facoltativa. Ciò che importa è capire che una persona può avere più identità (diverse dall’identità principale). Un’identità può cambiare non solo in seguito a cambiamento di nome (ed è per questo che in VOSTRA vengono registrati anche dati storici come «identità precedente (IPr)», cfr. allegato 1 n. 3 P-OCaGi e il commento ad art. 7 P-OCaGi). Un’identità divergente può derivare anche dal fatto che una persona è stata registrata in un’altra banca dati secondo altri principi, o dal fatto che il diritto di

15 Com’è noto, a ogni persona registrata in VOSTRA deve essere attribuito un numero AVS. Con l’attribuzione, VOSTRA è tenuta a gestire nella propria banca dati anche gli attributi corrispondenti di UPI.