Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine
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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale
informatizzato VOSTRA
− l’articolo 23 capoverso 1 lettera a P-OCaGi precisa che per le sentenze
originarie l’iscrizione di una copia elettronica è obbligatoria se almeno un reato soggetto a iscrizione è stato commesso da adulto al momento dei fatti. Questa regola vale anche per le sentenze complementari o parzialmente complementari, che in VOSTRA sono gestite di principio come sentenze a sé stanti. Il sistema verifica automaticamente se in base alla data il reato è stato commesso in età adulta e se la copia della SO è stata dimenticata sollecita gli utenti inadempienti con un avviso di sistema (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. k P-OCaGi);
− siccome le decisioni successive non contengono indicazioni strutturate sul
momento dell’atto, l’obbligo di iscrizione delle copie DS dipende dall’età dell’interessato alla data della sentenza (cfr. art. 23 cpv. 1 lett. b P-OCaGi). Questo criterio chiaro consente di controllare anche gli avvisi di sistema sulla mancanza delle copie DS (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. k P-OCaGi).
Gli altri capoversi dell’’articolo 23 P-OCaGi definiscono con precisione quali sono le copie soggette all’obbligo di iscrizione. La registrazione di varie copie è assolutamente auspicata se esse servono a rispecchiare l’ultimo stato di una SO o una DS in modo completo e comprensibile. Anzitutto, è soggetta a obbligo di iscrizione la copia del dispositivo della sentenza disponibile al momento del passaggio in giudicato (cfr. art. 23 cpv. 2 lett. b P-OCaGi). Ma deve essere iscritta anche la successiva motivazione della sentenza43 (art. 23 cpv. 3 primo periodo P-OCaGi) oppure anche un’eventuale rettifica (cfr. art. 83 CPP e art. 23 cpv. 4 lett. b P-OCaGi). Siccome le sentenze devono essere iscritte in VOSTRA soltanto quando sono passate completamente in giudicato (cfr. art. 33 cpv. 3 P-OCaGi), dovrebbero essere registrate anche le copie di tutte le decisioni incidentali parzialmente passate in giudicato in precedenza (cfr. art. 23 cpv. 3 secondo periodo P-OCaGi). Nel caso delle sentenze complementari e parzialmente complementari, può essere registrata anche la sentenza iniziale; per le sentenze con pena unica, può essere registrata la DS che prevede la pena revocata (art. 23 cpv. 5 primo periodo P-OCaGi; di conseguenza, per le copie è ammessa anche una duplice registrazione). Se in una decisione su ricorso si rimanda alla motivazione dell’autorità inferiore (cfr. art. 82 cpv. 4 CPP), può essere registrata anche una copia della decisione di tale autorità (cfr. anche l’art. 23 cpv. 5 secondo periodo P-OCaGi).
Infine, l’articolo 23 capoverso 6 P-OCaGi ribadisce il principio che governa la registrazione delle copie delle decisioni, secondo cui tali copie devono essere iscritte nella loro interezza e senza annerimenti. Di conseguenza, nel caso di una decisione di revoca (DS) che fa parte di una SO, può essere registrata in VOSTRA come copia DS anche la copia della relativa SO. Per poter importare il più facilmente possibile le copie dall’applicazione specializzata in VOSTRA, l’ordinanza prevede che esse non devono essere firmate (cfr. art. 23 cpv. 7 lett. b P-OCaGi).
43 La motivazione deve però riguardare i dati penali. Le motivazioni che riguardano soltanto le spese o le pretese civili non sono di alcun interesse per VOSTRA.