Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine
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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale
informatizzato VOSTRA
Art. 24-25 Osservazioni preliminari sui dati generati automaticamente dal
sistema di gestione dei dati penali
Secondo l’articolo 23 capoverso 2 LCaGi, il Consiglio federale deve definire la struttura dettagliata dei dati di sistema generati automaticamente, che la legge considera come «dati iscritti nel sistema di gestione dei dati penali»44. Si tratta di dati che vengono memorizzati in VOSTRA ma che non sono registrati dagli utenti stessi, bensì generati automaticamente dal sistema e che sono necessari per l’allestimento di estratti (corretti) del casellario giudiziale. L’elenco dei dati di sistema già menzionati all’articolo 23 capoverso 1 LCaGi non è esaustivo (come evidenziato dall’espressione «in particolare» utilizzata nella frase introduttiva). Pertanto, è l’OCaGi a fornire una panoramica precisa di questi dati. Come già esposto nelle osservazioni introduttive agli articoli 15-27 P-OCaGi, nel contesto summenzionato si distinguono due tipi di dati di sistema (che sono dunque disciplinati da due diverse disposizioni): i dati di sistema che figurano negli estratti (cfr. art. 24 P-OCaGi) e
gli avvisi di sistema che servono ad assicurare la corretta gestione dei dati (cfr.
art. 25 lett. b P-OCaGi).
Art. 24 Dati di sistema generati automaticamente, iscritti in VOSTRA e
rilevanti per gli estratti
Un profilo di consultazione può contenere i dati seguenti: «dati identificativi» (cfr. allegato 1 P-OCaGi), «dati relativi alle sentenze originarie» (cfr. allegato 2 P-OCaGi), «dati relativi alle decisioni successive» (cfr. allegato 3 P-OCaGi) o «dati relativi ai procedimenti penali pendenti» (cfr. allegato 4 P-OCaGi). I dati di sistema secondo l’articolo 24 P-OCaGi che possono essere assegnati a questi ambiti sono contrassegnati con una «X» nella colonna 2 dei rispettivi allegati 1-4 P-OCaGi.
I dati di sistema che sono visibili secondo l’articolo 24 P-OCaGi sono determinati anche dal tipo di diritti di consultazione: alcuni di questi dati sono visibili soltanto nella vista in linea di un profilo di consultazione (v. colonna 3 degli allegati 1-4 P-OCaGi); altri compaiono soltanto o anche negli estratti stampati (v. colonna 4 degli allegati 1-4 P-OCaGi).
L’area dei «dati identificativi» contiene i dati di sistema seguenti:
− il numero AVS o indicazioni sullo stato (cfr. allegato 1 n. 1.1.1 P-OCaGi).
Queste informazioni non figurano negli estratti stampati (sul numero AVS cfr. già l’art. 13 cpv. 4 LCaGi);
− fonti dei dati assegnate automaticamente per le IPR, le IPr, le IS e le FI (cfr.
allegato 1 n. 1.3.2, n. 3.2.2, n. 4.2.2, n. 5.2.2 P-OCaGi). Negli estratti per autorità vengono stampate soltanto le fonti automatiche dell’IPR;
44 Come specificato nel titolo prima dell’art. 16 LCaGi, che va anch’esso considerato nella definizione di questa categoria di dati. Non vengono «iscritti» i dati che figurano soltanto «ad hoc» nell’estratto stampato (cfr. art. 45 cpv. 2 e 3 P-OCaGi) e che pertanto non costituiscono dati di sistema ai sensi dell’art. 23 LCaGi.