Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine

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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale

informatizzato VOSTRA

− «ID incarto» (cfr. allegato 1 n. 1 P-OCaGi). Per individuare il più prontamente

possibile eventuali problemi di migrazione viene indicato anche il cosiddetto «numero PSN migrato», che nel VOSTRA attuale riprende la funzione dell’ID incarto. Negli estratti per autorità stampati compare soltanto l’ID incarto;

− numero di sistema del singolo set di dati di IPR, AT, IPr, IS, FI; cfr. allegato 1

n. 1.4.2, n. 2.3.1, n. 3.3.1, n. 4.3.1 e n. 5.3.1 P-OCaGi). Per individuare il più prontamente possibile eventuali problemi di migrazione viene indicato anche il cosiddetto «numero PSS migrato» che nel VOSTRA attuale riprende la stessa funzione. Anche i numeri di sistema compaiono soltanto nella sezione «Informazioni» e non figurano negli estratti stampati;

− indicazioni sull’autore (cfr. art. 23 cpv. 1 lett. a LCaGi): questi dati consistono

in indicazioni sulla prima iscrizione e sull’ultima modifica. Per le IPR, le IPr,

le IS e le FI, figurano nella sezione «Informazioni» ma non sugli estratti stampati (cfr. allegato 1 n. 1.4.3 - 1.4.4, n. 2.3.2 – 2.3.3, n. 3.2.2 – 3.3.3, n. 4.3.2 – 4.3.3 e

n. 5.3.2 – 5.3.3 P-OCaGi). Il sistema indica la data e l’ora e l’utente che ha registrato o modificato il set di dati. Se i dati sono generati da un automatismo, invece dell’utente viene indicato il sistema45 che ha fornito automaticamente i dati. Di norma la prima iscrizione e l’ultima modifica riguardano un’intera area di dati e non un solo campo;

− autorità che procede all’iscrizione di IPR, AT, IPr, IS, FI (cfr. allegato 1

n. 1.4.5, n. 2.3.4, n. 3.3.4, n. 4.3.4 e n. 5.3.4 P-OCaGi). Questa informazione serve principalmente al controllo dei diritti di consultazione e quindi non compare negli estratti stampati;

− nella sezione «Informazioni» dell’IPR, però, vengono elencati anche diversi

risultati intermedi del computo dei termini (cfr. allegato 1 n. 1.4.6 e 1.4.7 P-OCaGi). Queste indicazioni riguardano solo indirettamente l’identità principale e appartengono piuttosto alle sentenze originarie iscritte a cui si riferiscono. Nei dati relativi all’identità principale vengono elencate soltanto per raccogliere in un unico luogo una panoramica centrale dei principali computi (alquanto complessi), a prescindere da uno specifico profilo di consultazione.

Perciò questi dati sono anche visibili soltanto per le autorità con diritto di consultazione in linea dell’estratto 1 per autorità. Si tratta infatti delle uniche

autorità che non rischiano, consultando informazioni su altri profili di consultazione, di accedere a dati di cui altrimenti non potrebbero disporre. Occorre anche considerare che in caso di domande i cittadini interessati si rivolgono di solito alle autorità con diritto di consultazione A1 (p. es. al Servizio del casellario giudiziale o alle autorità che hanno adottato le decisioni in questione). Grazie alle indicazioni elencate in questo luogo, gli utenti appositamente formati di queste autorità possono più facilmente comprendere i passi essenziali dei computi eseguiti dal sistema. In concreto si tratta dei dati seguenti:

45 È il caso p. es. delle identità comunicate automaticamente dal servizio di broadcast delle mutazioni dell’UCC.