Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine

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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale

informatizzato VOSTRA

− Infine, il sistema indica anche la data d’inizio ritenuta determinante per il calcolo della durata effettiva del divieto. Solitamente si tratta della data a partire dalla quale il divieto ha «preso effetto» (cfr. allegato 2 n. 3.4.4.2.1 P-OCaGi). In determinate situazioni, tuttavia, ci si trova di fronte a una «nuova data d’inizio della decorrenza del termine» (cfr. più avanti, considerazioni sull’allegato 2 n. 3.4.4.2.1 P-OCaGi); in tal caso la nuova data è determinante per il calcolo della durata del divieto e viene riportata nella sezione «Informazioni» dell’IPR.

L’area delle «sentenze originarie» contiene i dati di sistema seguenti:

− le indicazioni relative alla prima iscrizione e all’ultima modifica seguono la

stessa logica che governa i «dati identificativi» (v. commento sopra). Queste informazioni figurano nella sezione «Informazioni», ma non sugli estratti stampati (cfr. allegato 2 n. 1.9.1 – 1.9.2 P-OCaGi);

− la nuova data d’inizio di un divieto (cfr. allegato 2 n. 3.4.4.2.4 P-OCaGi).

Questa informazione deriva dal computo dei termini e serve a calcolare la durata effettiva dei divieti di esercitare un’attività o di avere contatti e delle interdizioni di accedere a un’area pronunciati in Svizzera nei confronti di adulti (cfr. art. 67c cpv. 3 CP risp. art. 50c cpv. 3 CPM). Si tratta dunque di un’informazione appartenente alla sentenza originaria che pronuncia un simile divieto. La nuova data non figura nei dati sulla SO, bensì, come risulta dal rimando trasversale nella colonna 3, soltanto nella sezione «Informazioni» dell’identità principale (al riguardo cfr. le considerazioni riguardanti l’allegato 1 n. 1.4.7.3.1 P-OCaGi). Questa indicazione non comparirà negli estratti PDF, poiché per la maggior parte delle autorità e per i destinatari privati questi dati sarebbero difficili da interpretare correttamente. Negli estratti stampati figura soltanto l’indicazione riguardante la durata effettiva del divieto (sulla data della fine del divieto v. le considerazioni più avanti sull’allegato 2 n. 3.4.4.2.5 P-OCaGi);

− la data prevista per la fine di un divieto di esercitare un’attività o di avere contatti o di un’interdizione di accedere a un’area (cfr. art. 23 cpv. 1 lett. g

LCaGi e allegato 2 n. 3.4.4.2.5 P-OCaGi). La durata effettiva di un divieto dipende da diversi fattori (periodi di sospensione, nuova data d’inizio, proroghe, riduzioni). Per i soggetti incaricati dell’applicazione, dunque, non è facile calcolarla. Dato che il computo dei termini tiene conto di tale durata, la data della fine di un divieto è riportata nell’estratto PDF (con le indicazioni relative alla corrispondente sanzione). La data finale appare anche nella sezione «Informazioni» dell’IPR (cfr. allegato 1 n. 1.4.7.3.3 P-OCaGi), dove è però visibile soltanto per le autorità con diritto di consultazione all’estratto 1 per autorità. Le autorità che non hanno tali diritti e che consultano dati in linea devono dunque informarsi mediante l’estratto PDF;

− la data prevista per la fine di un’espulsione pronunciata in Svizzera (cfr.

art. 23 cpv. 1 lett. g LCaGi e allegato 2 n. 3.4.5.4 P-OCaGi). Questo dato può essere calcolato in base alla durata stabilita nella sentenza originaria e alla data d’inizio dell’espulsione fissata successivamente. Esso deve figurare negli estratti PDF con la corrispondente espulsione;