Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine

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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale

informatizzato VOSTRA

− ID di sistema, nome del file e data di registrazione delle copie elettroniche (cfr.

allegato 2 n. 4.1.2 e 4.2.2 P-OCaGi). Se viene inserita una copia elettronica in VOSTRA, VOSTRA assegna automaticamente una ID al documento e memorizza automaticamente anche il nome del file dal sistema sorgente e la data di inserimento. Queste informazioni contano soltanto per la consultazione in linea, poiché lo stampato della copia parla da sé e non ha bisogno di ulteriori contrassegni;

− indicazioni concernenti la durata della comparizione di sentenze originarie e decisioni successive negli estratti del casellario giudiziale (cfr. allegato 2 n. 5

P-OCaGi e art. 23 cpv. 1 lett. f LCaGi): un’autorità deve sapere quando una determinata sentenza originaria, visibile nell’estratto al quale può accedere, non comparirà più in tale estratto. Questa indicazione è stampata in calce alla sentenza originaria nell’estratto corrispondente. Se la data della rimozione non può essere calcolata poiché i dati necessari per il computo del termine non sono ancora iscritti, il sistema riporta questa indicazione nell’estratto: «La data non può essere calcolata».

L’area delle «decisioni successive» contiene i dati di sistema seguenti:

− le indicazioni relative alla prima iscrizione e all’ultima modifica seguono la

stessa logica che governa i «dati identificativi» (v. commento sopra). Queste informazioni figurano nella sezione «Informazioni», ma non sugli estratti stampati (cfr. allegato 3 n. 1.6.1 – 1.6.2 P-OCaGi);

− per quanto riguarda l’inserimento dell’ID di sistema, del nome del file e della

data inserimento delle copie elettroniche (cfr. allegato 3 n. 1.7.1.2 e 1.7.2.2 P-OCaGi), si vedano le considerazioni esposte per i dati di sistema delle sentenze originarie, che valgono per analogia.

− Se un divieto di esercitare un’attività o di avere contatti o un’interdizione di

accedere a un’area vengono pronunciati soltanto successivamente (nella DS «Nuovo divieto»), nella sezione «Informazioni» dell’identità principale saranno riportati, con le indicazioni relative alla sentenza originaria alla quale la DS si

riferisce, anche le indicazioni sulla nuova data d’inizio del divieto, rilevante

per il computo dei termini (cfr. il relativo rimando trasversale nell’allegato 3

n. 9.2 P-OCaGi all’allegato 2 n. 3.4.4 P-OCaGi; la nuova data d’inizio è disciplinata mediante rimando trasversale nell’allegato 2 n. 3.4.4.2.4 P-OCaGi e nell’allegato 1 n. 1.4.7.3.2 P-OCaGi). La data finale rilevante per la persona interessata da un divieto di questo tipo è comunque riportata nell’estratto PDF (cfr. il relativo rimando trasversale nell’allegato 3 n. 9.2 P-OCaGi all’allegato 2

n. 3.4.4 P-OCaGi; la data finale è disciplinata nell’allegato 3 n. 3.4.4.2.5 P-OCaGi);

l’area dei «procedimenti penali pendenti» contiene i dati di sistema seguenti:

− le indicazioni relative alla prima iscrizione e all’ultima modifica seguono la

stessa logica che governa i «dati identificativi» (v. commento sopra). Queste informazioni figurano nella sezione «Informazioni», ma non sugli estratti stampati (cfr. allegato 4 n. 1.4.1 – 1.4.2 P-OCaGi);