Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine
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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale
informatizzato VOSTRA
− indicazioni sulla precedente direzione del procedimento (cfr. allegato 4
n. 1.4.3 P-OCaGi);
− due campi destinati alle note che informano sulla data alla quale è stato inviato
l’ultima volta l’avviso per la verifica della pendenza di procedimento secondo l’articolo 25 capoverso 1 lettera b P-OCaGi e sulla data alla quale l’avviso deve essere ripetuto (cfr. allegato 4 n. 3 P-OCaGi). Normalmente l’avviso viene inviato ogni sei mesi. Tuttavia, la direzione del procedimento può prolungare di sei mesi il termine di ripetizione e sovrascrivere la data corrispondente.
Art. 25 Avvisi di sistema generati automaticamente per assicurare la
corretta gestione dei dati
Anche questi avvisi di sistema sono dati generati automaticamente dal sistema di gestione dei dati penali47, poiché sono anch’essi indispensabili per il corretto allestimenti degli estratti del casellario giudiziale. Si possono intendere come avvisi di mandato, poiché assegnano un compito specifico all’autorità destinataria. In genere l’avviso chiede all’autorità di verificare la correttezza e completezza di dati VOSTRA specifici48. Questi avvisi sono sempre destinati ad autorità che hanno diritto di accedere ai dati dell’estratto 1 per autorità, e quindi autorizzate a trattare tutti i dati.
Questi avvisi di sistema sono definiti sommariamente all’articolo 25 capoverso 1 P-OCaGi con le seguenti caratteristiche: nella colonna sinistra della norma sono menzionati, oltre al tipo di autorità a cui è destinato l’avviso («avviso… a …» (denominata qui di seguito «autorità destinataria» o «destinatario finale») e la periodicità49 dell’avviso («giornaliero», «settimanale» ecc.), anche l’evento che innesca l’avviso («se…»). Nella colonna destra è indicato lo scopo dell’avviso («per …»).
I vari set di dati e campi di dati che compongono questi avvisi sono definiti nell’allegato 5 P-OCaGi (cfr. art. 25 cpv. 2 lett. b P-OCaGi). I dati che compaiono
47Sul concetto di «gestione dei dati penali» si veda la definizione legale di cui all’art. 2
lett. e LCaGi.
48I rapporti di attività disciplinati all’art. 25 OCaGi devono essere distinti dai cosiddetti
«rapporti di gestione» («Management Reports») che non sono generati
automaticamente dal sistema, bensì avviati dal Servizio del casellario giudiziale, e non servono alla gestione dei dati penali (cfr. art. 31 P-OCaGi). Dunque, questi rapporti di gestione non costituiscono dati di sistema ai sensi dell’art. 23 LCaGi.
49 VOSTRA deve effettuare quotidianamente un gran numero di batch (esecuzione elettronica accorpata di più programmi). In genere, questi batch vengono effettuati durante la notte. Per garantire che non si ostacolino reciprocamente, i batch devono possibilmente essere attivati uno dopo l’altro. Così facendo si riduce il rischio di rallentare il sistema. Attualmente, non tutti i batch sono già stati eseguiti. Pertanto, non si sa ancora se il tempo a disposizione sarà sufficiente per poter anche eseguire ogni notte i batch che in linea di massima devono essere eseguiti a ritmo «giornaliero». Si può immaginare che per alcuni batch debba essere previsto uno scaglionamento «settimanale». Le relative disposizioni di ordinanza sarebbero naturalmente adeguate di conseguenza.