Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine

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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale

informatizzato VOSTRA

direttamente nell’avviso sono contrassegnati in modo specifico con una «X» nella colonna 2 dell’allegato 5 P-OCaGi. I campi di dati contrassegnati con un trattino («– ») servono soltanto per selezionare l’avviso nella casella postale delle autorità che gestiscono VOSTRA (cfr. allegato 5 colonna 2 P-OCaGi).

Infatti, è programmato in modo che gli avvisi di sistema secondo l’articolo 25

P-OCaGi vengano depositati dapprima nella «casella postale» delle autorità che

gestiscono il casellario giudiziale. Ogni avviso viene memorizzato in VOSTRA in formato PDF o come «file CSV» e quindi può essere facilmente stampato o esportato in forma elettronica. In seguito, le autorità che gestiscono VOSTRA prendono l’avviso e lo inviano (utilizzando i canali di comunicazione comuni50 esterni a VOSTRA) alle autorità destinatarie dei rispettivi settori di competenza (cfr. art. 25 cpv. 4 lett. b P-OCaGi). In altre parole,

− ordinariamente, il Servizio del casellario giudiziale si occupa delle altre autorità

federali e delle autorità estere (cfr. art. 3 cpv. 2 lett. p LCaGi);

− il SERCO si occupa delle autorità cantonali del proprio Cantone (cfr. art. 4

cpv. 2 lett. e LCaGi);

− il SERCO della giustizia militare trasmette gli avvisi alle autorità giudiziarie

militari competenti (cfr. art. 5 lett. e LCaGi).

Grazie a questo modo di procedere, tutte le caselle postali vengono regolarmente controllate, anche quando l’autorità destinataria non è collegata a VOSTRA o non apre regolarmente l’applicazione VOSTRA. Inoltre, in questo modo vengono trattati anche gli avvisi per cui VOSTRA riesce a definire con precisione l’autorità destinataria soltanto attraverso manovre complesse e integrando dati supplementari. In NewVOSTRA si è rinunciato a un sistema di indirizzamento diretto ma più laborioso degli avvisi alle autorità destinatarie, non da ultimi per ragioni legate ai costi (e quindi anche per non rischiare di compromettere l’introduzione del nuovo sistema entro il 2023).

Con l’interposizione delle autorità che gestiscono VOSTRA, tuttavia, può anche succedere che l’autorità destinataria prevista da VOSTRA non venga determinata con sufficiente chiarezza (poiché è predefinito soltanto il tipo di autorità) o che in considerazione delle circostanze particolari di un caso concreto venga scelto un destinatario finale sbagliato. La trasmissione di avvisi a destinatari sbagliati non può dunque essere esclusa in maniera assoluta. Pertanto, le autorità che ricevono avvisi

per sbaglio sono tenute a inoltrare l’avviso all’autorità effettivamente competente

(cfr. art. 25 cpv. 3 lett. b P-OCaGi).

Nei paragrafi che seguono sono commentati succintamente i singoli avvisi. Alcuni

avvisi di sistema sono già menzionati esplicitamente all’articolo 23 LCaGi. Per

questi avvisi il testo dell’articolo 25 P-OCaGi rimanda alla pertinente disposizione della LCaGi51. Ma l’elenco degli avvisi di sistema figurante all’articolo 23 LCaGi non è esaustivo; pertanto, qui di seguito vengono descritti anche altri avvisi:

50 Per posta o e-mail sicura.

51 Per esempio, l’art. 23 cpv. 1 lett. b LCaGi menziona esplicitamente gli avvisi di recidiva (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. a P-OCaGi). Si accenna invece solo vagamente per esempio agli