Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine
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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale
informatizzato VOSTRA
− gli avvisi di recidiva alle competenti autorità giudiziarie penali, d’esecuzione,
competenti in materia di grazia e penali amministrative, se VOSTRA constata una violazione rilevante del periodo di prova (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. a e allegato 5 n. 2 P-OCaGi):
esistono diverse situazioni in cui occorre registrare in VOSTRA un periodo di prova per una sanzione. Per gli avvisi di recidiva sono rilevanti52 i casi in cui è
stata pronunciata una pena con sospensione condizionale totale o parziale, in
una sentenza originaria, in una decisione di grazia, in una «dichiarazione di esecutività della sentenza originaria in Svizzera» o in decisioni successive relative all’esecuzione condizionale della pena residua, oppure nei casi di liberazione condizionale dall’esecuzione di pene o misure (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. a P-OCaGi).
Se i periodi di commissione di nuovi reati cadono in un siffatto periodo di prova, l’autorità competente è tenuta a esaminare se sussiste un eventuale insuccesso del periodo di prova. In caso di insuccesso, deve adottare una conseguente «decisione successiva relativa all’insuccesso del periodo di prova»53. Questo passo presuppone però che l’autorità competente sappia che in un periodo di prova in corso sono stati commessi nuovi reati, ed è questa la funzione dell’avviso di recidiva. VOSTRA comunica giornalmente alle competenti autorità giudiziarie penali, d’esecuzione, competenti in materia di grazia e penali amministrative se un certo tipo di reato rientra in un periodo di prova in corso, per consentire a tali autorità di esaminare se sussiste una «possibile»54 violazione del periodo di prova. L’avviso viene trasmesso in base alle regole seguenti:
− esiste effettivamente un periodo di prova «non revocato» (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. a P-OCaGi). È necessario un avviso di recidiva soltanto se la sanzione a cui si riferisce il periodo di prova non è stata revocata. In caso di
«avvisi di controllo» «alla scadenza di determinati termini» (cfr. art. 23 cpv. 1 lett. c
LCaGi e art. 25 cpv. 1 lett. c P-OCaGi).
52 Nonostante l’esistenza di un periodo di prova, l’ammonizione qualificata ai sensi dell’ art. 22 cpv. 2 DPMin non innesca un avviso di recidiva. A causa delle severe condizioni previste per l’iscrizione delle sentenze minorili, questa sanzione non viene quasi mai iscritta in VOSTRA. Inoltre, il diritto processuale penale minorile prevede regole particolari sulla competenza (sul principio della dimora abituale, cfr. art. 10 cpv. 1 della legge federale di diritto processuale penale minorile del 20 marzo 2009, PPMin; RS 312.1); quindi, è meno grave anche il pericolo che questi «casi di recidiva» passino inosservati.
53 Vengono prese in considerazione, per esempio, le seguenti decisioni successive: una «revoca», una «revoca parziale», la «rinuncia alla revoca», un’«ammonizione», un «formale avvertimento», una «proroga del periodo di prova» o varie decisioni successive relative all’assistenza riabilitativa, alla designazione di una persona idonea che accompagni il minore o a norme di condotta.
54 L’art. 25 cpv. 1 lett. a P-OCaGi utilizza intenzionalmente l’espressione «possibile violazione del periodo di prova», poiché non vi è sicurezza assoluta che i dati in VOSTRA siano corretti, e poiché gli avvisi di recidiva non possono essere controllati fin nell’ultimo dettaglio in modo mirato con un onere contenuto.