Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine
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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale
informatizzato VOSTRA
revoca della sanzione, infatti, non vi è più spazio per ulteriori decisioni riguardo all’insuccesso del periodo di prova;
− il destinatario dell’avviso (ossia la «prima o seconda autorità» determinata
da VOSTRA; cfr. le considerazioni che seguono) non ha ancora iscritto una decisione successiva relativa all’insuccesso del periodo di prova. chiaramente, sono rilevanti solo le decisioni adottate da tale autorità al momento del giudizio sui nuovi reati o successivamente. Ciò significa che la data della DS che constata l’insuccesso del periodo di prova deve essere posteriore alla data della sentenza originaria sui nuovi reati o coincidere con essa. Se è già stata iscritta una DS sull’insuccesso del periodo di prova che però non è stata pronunciata dal destinatario dell’avviso, può succedere che vengano inviati avvisi superflui, ad esempio se per precisi motivi il destinatario determinato automaticamente da VOSTRA non è abilitato a giudicare la recidiva (p. es. perché un’autorità penale amministrativa non può pronunciarsi sulla revoca di una pena detentiva sospesa condizionalmente, o perché la pena è così elevata che travalicherebbe la competenza penale del ministero pubblico destinatario dell’avviso). L’avviso di recidiva è un mero strumento di controllo e pertanto queste conseguenze devono essere accettate a beneficio di una programmazione semplice e poco costosa;
− al momento dell’avviso, non sono ancora trascorsi tre anni dalla fine del
periodo di prova (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. a P-OCaGi). Questa regola, che deriva dagli articoli 46 capoverso 5 e 89 capoverso 4 CP, si applica a tutti gli avvisi di recidiva;
− il periodo di commissione di un crimine o delitto55 o di un’«infrazione a
una disposizione di legge straniera» oggetto di una nuova iscrizione56
rientra nel periodo di prova. Siccome le «infrazioni a una disposizione di legge straniera» non trasposte nel diritto svizzero non sono qualificate come crimine o delitto, il sistema può innescare un avviso di recidiva sebbene nel diritto svizzero il fatto costituisca una semplice contravvenzione o non sia affatto punibile. In questi casi le autorità competenti devono trasporre da sé i reati nel diritto svizzero per poi valutare se sussiste una possibile violazione del periodo di prova.
L’avviso è inviato all’autorità che ha imposto il periodo di prova («prima autorità») oppure all’autorità che ha giudicato i nuovi reati («seconda autorità»). Per questa scelta valgono le regole seguenti:
55 Siccome gli avvisi di recidiva sono concepiti unicamente come appoggio complementare e per limitare, per ragioni legate ai costi, la complessità dei comandi a una misura ragionevole, in generale non vengono inviati avvisi di recidiva per le contravvenzioni, benché in alcune circostanze (cfr. art. 62a CP) potrebbero essere valutati come insuccesso del periodo di prova.
56 Siccome vengono considerati soltanto i reati oggetto di una nuova iscrizione, l’avviso di recidiva viene approntato una volta sola, e se non viene trattato non verrà ripetuto. VOSTRA intende semplicemente offrire un aiuto, ma non si assume la responsabilità della mancata valutazione di possibili violazioni del periodo di prova.