Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine
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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale
informatizzato VOSTRA
− se nella recidiva è coinvolta un’«autorità estera»57 (come prima o come
seconda autorità) o se il periodo di prova si basa su una grazia58, è sempre competente la prima autorità, ossia quella che ha imposto il periodo di prova;
− negli altri casi l’avviso è indirizzato alla seconda autorità, ossia a quella
che ha giudicato i nuovi reati. Questo comando del programma, però, non è corretto nei casi in cui la seconda autorità è un’autorità penale
amministrativa che deve valutare l’esecuzione di pene detentive o di
misure stazionarie, o quando la decisione travalicherebbe la competenza di un ministero pubblico in materia di decreti d’accusa. Per ragioni di costo, sinora si è rinunciato a fare in modo che il sistema riconosca autonomamente queste distinzioni. In casi del genere subentra l’«obbligo di inoltro» ai sensi dell’articolo 25 capoverso 3 P-OCaGi. In determinate circostanze, l’autorità competente per la gestione del casellario giudiziale identifica il problema e reindirizza l’avviso.
Come già esposto a titolo introduttivo, ogni avviso di sistema giunge dapprima nella casella postale di un’autorità che gestisce il casellario giudiziale, in base alla logica seguente:
− se è indirizzato a una prima o seconda autorità cantonale, l’avviso viene
inviato al destinatario finale dal SERCO del Cantone in questione;
− se il destinatario dell’avviso è un’autorità della giustizia militare, l’avviso è
approntato dal SERCO della giustizia militare;
− se l’avviso è destinato a un’altra autorità federale o a un’autorità estera,
l’inoltro è compito del Servizio del casellario giudiziale.
Oltre alle informazioni generali (cfr. allegato 5 n. 1 colonna 2 P-OCaGi), l’avviso riporta anche l’oggetto per cui è stato ordinato il periodo di prova (cfr. allegato 5 n. 2.1 P-OCaGi) e la sentenza originaria con i periodi di commissione rilevanti (cfr. allegato 5 n. 2.2 P-OCaGi).
57 Questa competenza della prima autorità nei casi che presentano un elemento di
estraneità è dedotta dal principio di territorialità, in virtù del quale un’autorità non può rigiudicare una sanzione pronunciata in un altro Stato. A titolo esemplificativo, si possono evocare due casi già enumerati all’art. 20 cpv. 2 dell’ordinanza VOSTRA: un fatto giudicato all’estero che rientra nel periodo di prova di una pena con sospensione condizionale totale o parziale deve essere appunto comunicato al tribunale che ha ordinato la sospensione condizionale, e non all’autorità che ha giudicato i nuovi reati; se una sentenza pronunciata all’estero rientra nel periodo di prova di una liberazione condizionale, l’insuccesso del periodo di prova deve essere comunicato all’autorità d’ esecuzione che ha ordinato la liberazione condizionale.
58 L’obbligo di comunicazione in caso di persone graziate condizionalmente è attualmente disciplinato all’art. 20 cpv. 4 ordinanza VOSTRA. L’avviso di sistema previsto all’art. 25 cpv. 1 lett. a P-OCaGi assicura ora in modo automatico il flusso di comunicazione. Certamente, l’art. 20 cpv. 4 dell’ordinanza VOSTRA considera rilevante qualsiasi «reato commesso durante il periodo di prova». Ma come già accennato, anche qui l’avviso di recidiva VOSTRA si limita ai nuovi crimini o delitti e alle «infrazioni a una disposizione di legge straniera».