Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine

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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale

informatizzato VOSTRA

L’invio di un avviso di recidiva non significa necessariamente che il periodo di prova sia stato effettivamente violato, poiché la possibile violazione non è ancora oggetto di una decisione. In tutti i casi, l’autorità competente deve aprire l’incarto in questione ed esaminare se tutti i dati sono stati inseriti in modo corretto e

completo, e se la possibile violazione del periodo di prova soddisfa i requisiti

legali59. In questo senso, l’avviso di recidiva rappresenta semplicemente un aiuto per individuare tempestivamente eventuali errori;

− L’invito a verificare la pendenza di procedimento, rivolto alla competente

direzione del procedimento quando un procedimento penale pendente è iscritto da oltre due anni (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. b e allegato 5 n. 3 P-OCaGi). Questo avviso è necessario, poiché i procedimenti penali pendenti non vengono rimossi automaticamente. La prassi in materia di casellario giudiziale evidenzia che non di rado le autorità competenti dimenticano di cancellare da VOSTRA un procedimento dopo la sua chiusura. Se la procedura è ancora pendente, l’avviso viene ripetuto dopo un intervallo massimo di un anno60. Per le autorità che dirigono procedimenti pendenti molto a lungo (p. es. perché la persona interessata non è reperibile), queste verifiche comportano un notevole onere. Ma in senso inverso occorre anche considerare che per gli interessati un procedimento che a torto non viene rimosso comporta pesanti svantaggi.

L’avviso giunge dapprima nella casella postale delle autorità che gestiscono il casellario giudiziale, le quali lo inoltrano quindi, in base alla competenza territoriale, alle competenti direzioni del procedimento (cfr. il commento ad art. 25 cpv. 4 lett. b P-OCaGi). In altre parole, i procedimenti pendenti dinanzi a un’autorità giudiziaria penale cantonale sono trattati dal rispettivo SERCO, quelli pendenti dinanzi a un’autorità federale sono trattati dal Servizio del casellario giudiziale e quelli pendenti dinanzi ad autorità della giustizia militare sono trattati dal SERCO della giustizia militare.

− l’invito a verificare la fine della misura in caso di misure stazionarie e

trattamenti ambulatoriali, se dopo cinque anni dalla pronuncia della misura la fine non è ancora stata registrata in VOSTRA (cfr. art. 25 cpv. 1 c e allegato 5

n. 4 P-OCaGi): la fine della misura è necessaria per poter calcolare i termini della presenza di sentenze originarie che prevedono misure di questo tipo (cfr. art. 30 cpv. 3 lett. b e art. 38 cpv. 4 lett. b LCaGi). Senza questa DS, le sentenze originarie in questione non verrebbero mai rimosse da VOSTRA. Il progetto

59 L’avviso attuale, per esempio, non considera ancora se i reati sono stati commessi da una persona non imputabile. Anche sotto questo aspetto, il compito di reagire in modo giuridicamente corretto a simili circostanze spetta all’autorità competente.

60 Per l’attuazione in NewVOSTRA è attualmente prevista la ripetizione di questo avviso ogni sei mesi. Le date dell’ultimo e del prossimo avviso sono indicate nelle corrispondenti indicazioni sul PPp (cfr. allegato 4 n. 3 P-OCaGi). Tuttavia, la direzione del procedimento può prolungare questa scadenza manualmente di sei mesi al massimo se è certo che il procedimento sarà ancora pendente a tale data.