Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine
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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale
informatizzato VOSTRA
propone un avviso di controllo dopo cinque anni e un’eventuale ripetizione ogni cinque anni. Il periodo che trascorre fino all’invio dell’avviso di controllo non deve essere troppo lungo, perché la prassi evidenzia che spesso già pochi anni dopo la fine dell’esecuzione gli atti non sono più disponibili.
L’avviso è destinato alle autorità competenti61 per l’esecuzione delle misure. Esso menziona la sentenza originaria con tutte le relative DS nel cui contesto è stata ordinata la misura. L’autorità destinataria può così disporre rapidamente di un quadro dell’incarto senza dover aprire VOSTRA.
VOSTRA appronta l’avviso settimanalmente e lo trasmette alla casella postale del SERCO (se l’autorità che ha ordinato la misura è dello stesso Cantone) o del SERCO della giustizia militare (se la misura è stata ordinata da un’autorità della giustizia militare) oppure al Servizio del casellario giudiziale (se l’autorità ordinante è una «normale» autorità federale o un’autorità estera).
Nel caso delle sentenze straniere in particolare, può succedere che il Servizio del casellario giudiziale non riceva mai le necessarie DS sulla fine delle misure, né inizialmente né su espressa richiesta inoltrata mediante questo avviso. Di conseguenza, queste sentenze non sarebbero mai rimosse dagli estratti per autorità. In questi casi il Servizio del casellario giudiziale deve poter adottare una nuova decisione per fissare una fine della misura con rilevanza per il termine (cfr. al riguardo il commento ad art. 44 lett. b P-OCaGi).
− l’invito al Servizio del casellario giudiziale a verificare se la persona iscritta è ancora in vita nell’anno in cui compie 80 anni (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. d e allegato 5 n. 5 P-OCaGi): secondo l’articolo 29 capoverso 3 primo periodo LCaGi, per ogni persona iscritta che compie 80 anni il Servizio del casellario giudiziale è tenuto a verificare se la stessa è ancora in vita (poiché in caso di decesso i dati devono essere eliminati da VOSTRA). L’articolo 29 capoverso 3 secondo periodo LCaGi prevede già che questi controlli devono essere ripetuti ogni cinque anni (naturalmente solo se i dati non sono ancora stati eliminati). Il sistema deve informare il Servizio del casellario giudiziale in merito ai casi da verificare. Un rapporto annuale con l’elenco di tutte le persone che nell’anno in questione hanno compiuto 80, 85, 90 o 95 anni dovrebbe consentire al Servizio del casellario giudiziale di procedere alle necessarie verifiche negli intervalli previsti. Per allestire l’elenco occorrono principalmente le ID degli incarti (cfr. allegato 5 n. 1.10 P-OCaGi). Il compito di ordinare e raggruppare i casi da trattare risulta più semplice se per ogni incarto vengono già elencate nel rapporto anche le indicazioni su età, domicilio e nazionalità (cfr. allegato 5 n. 5.1-5.4 P-OCaGi);
61 VOSTRA non determina l’autorità competente. Gli utenti adeguatamente formati delle autorità che gestiscono il casellario giudiziale la determineranno caso per caso dopo aver ricevuto l’avviso. Se per esempio, nel caso di una sentenza straniera viene pronunciata una successiva decisione di exequatur, in determinate circostanze il Servizio del casellario giudiziale deve inoltrare l’avviso alle autorità cantonali competenti per l’esecuzione delle misure.