Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine
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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale
informatizzato VOSTRA
− l’avviso di controllo al Servizio del casellario giudiziale in caso di negata
assegnazione di un numero AVS o di negata modifica di uno degli attributi
principali (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. e e allegato 5 n. 6 P-OCaGi nonché art. 23 cpv. 1 lett. d LCaGi): per capire il senso di questo avviso, occorre capire il processo di assegnazione del numero AVS. Di regola, il numero AVS viene assegnato alle nuove persone iscritte in VOSTRA con un processo completamente automatizzato che si avvia quando l’interessato viene memorizzato in VOSTRA come identità principale senza numero AVS. Il numero è assegnato attraverso un’interfaccia tra VOSTRA e la banca dati UPI dell’UCC. Tuttavia, può capitare che l’assegnazione immediata venga rifiutata62. In tal caso viene inserita in VOSTRA la nota «assegnazione richiesta» (cfr. allegato 1 n. 1.1.1 P-OCaGi). Nel frattempo, gli attributi principali dell’identità principale possono essere elaborati soltanto dai collaboratori del Servizio del casellario giudiziale (cfr. allegato 9 n. 1.3 P-OCaGi). Questi casi vengono poi sottoposti a un controllo manuale da parte dei collaboratori dell’UCC. Il controllo può richiedere alcuni giorni di tempo e avere due possibili esiti:
− l’UCC può giungere alla conclusione che il numero AVS può essere
assegnato al set di dati dell’identità principale. In tal caso, il numero viene assegnato automaticamente tramite l’interfaccia con UPI e non occorrono ulteriori avvisi.
− Se l’UCC stabilisce invece che non può essere assegnato un numero AVS o
che sono dapprima necessari adeguamenti, l’assegnazione viene negata. L’UCC comunica e motiva la sua decisione tramite interfaccia, e lo stato in VOSTRA passa a «assegnazione negata». Contemporaneamente, il Servizio del casellario giudiziale viene immediatamente informato con un corrispondente avviso (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. e P-OCaGi) nel quale è indicata anche la motivazione del rifiuto (cfr. allegato 5 n. 6 P-OCaGi). In tal modo il Servizio del casellario giudiziale può in seguito procedere (d’intesa con l’UCC) alle necessarie rettifiche dell’incarto e informare eventualmente anche le autorità interessate. Se gli attributi memorizzati vengono modificati, si avvia un nuovo processo di assegnazione e tutto ricomincia da capo.
L’UCC può dover procedere a un controllo manuale anche quando il Servizio del casellario giudiziale registra una modifica degli attributi principali (cfr. allegato 9 n. 1.5 P-OCaGi). In tal caso, lo stato in VOSTRA passa a «Modifica richiesta» finché il numero AVS viene assegnato. Se rifiuta l’assegnazione, l’UCC reagisce comunicando «Modifica rifiutata», con conseguente avviso al Servizio del casellario giudiziale;
62 I cittadini svizzeri, per esempio, non vengono mai registrati automaticamente in UPI con un nuovo numero AVS, perché il rischio di doppie iscrizioni è troppo grande.