Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine

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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale

informatizzato VOSTRA

− l’avviso di controllo per la registrazione dei periodi di esecuzione in caso di

sanzioni stazionarie nel contesto di divieti specifici di esercitare un’attività o di avere contatti o di interdizione di accedere a un’area (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. f e allegato 5 n. 7 P-OCaGi nonché art. 23 cpv. 1 lett. e LCaGi): Quando viene

pronunciato in Svizzera un divieto di esercitare un’attività o di avere contatti o un’interdizione di accedere a un’area (ACA) nei confronti di una persona, ai sensi del CP o del CPM, occorre inserire in VOSTRA, per ogni

sentenza iscritta, la durata effettiva dell’esecuzione63 della pena o misura privativa della libertà (cfr. art. 20 cpv. 2 LCaGi e allegato 2 n. 3.4.4.2.3 P-OCaGi). Infatti, secondo gli articoli 67c capoverso 2 CP o 50 capoverso 2 CPM, questi divieti sono sospesi durante l’esecuzione stazionaria di simili sanzioni. La registrazione dei periodi di esecuzione o sospensione hanno lo scopo di consentire il calcolo corretto della durata dei divieti, e quindi dei termini minimi ACA per la rimozione dell’indicazione delle relative sentenze originarie negli estratti (cfr. p. es. l’art. 30 cpv. 2 lett. m in combinato disposto con il cpv. 3 lett. c LCaGi). VOSTRA riconosce in modo autonomo se effettivamente i periodi di esecuzione registrati rientrano o no nella durata di un divieto.

Ovviamente, è inutile registrare i periodi di sospensione per i divieti pronunciati a vita e non riducibili (cfr. art. 67 capoverso 5 CP, che non si riferisce ai divieti di cui all’art. 67 cpv. 3 e 4 CP). Per questo motivo, non per tutti i divieti secondo il CP e il CPM viene trasmesso un avviso di VOSTRA (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. f P-OCaGi).

La registrazione dei periodi di esecuzione in caso di sanzioni privative della libertà è dunque effettuata soltanto in casi eccezionali. Per le autorità d’esecuzione è dunque difficile tenere sotto controllo questi periodi di sospensione, soprattutto quando non sono direttamente competenti per l’esecuzione del divieto (che fonda l’obbligo di iscrizione). Non si può ragionevolmente pretendere che le autorità incaricate dell’esecuzione controllino per ogni caso di privazione della libertà se l’incarto contiene un ACA rilevante. VOSTRA cerca di assistere nel miglior modo possibile le autorità competenti per l’esecuzione delle sentenze originarie iscritte correlate a una sanzione privativa della libertà generando un opportuno avviso ogni qualvolta il sistema

constata l’esistenza di un pertinente divieto e di una sanzione stazionaria

rilevante (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. f P-OCaGi). L’avviso fa sempre riferimento

63Per esecuzione si intende il periodo compreso tra l’entrata e l’uscita dall’esecuzione della sanzione privativa della libertà. Viene computato anche il periodo di esecuzione

anticipata della pena, ma non il periodo carcerazione preventiva, poiché gli art. 67c cpv. 2 CP e 50c cpv. 2 CPM si riferiscono esplicitamente all’«esecuzione» di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà. I congedi penitenziari di breve durata non devono essere considerati, poiché durante questi congedi la persona interessata si trova ancora «in periodo di esecuzione». Non conta nemmeno la forma dell’esecuzione (i periodi di sospensione devono essere registrati anche in caso di semiprigionia, lavoro

esterno ecc.). Se una pena detentiva è scontata sotto forma di lavoro di pubblica

utilità, non devono essere iscritti periodi di esecuzione, poiché in tal caso non è possibile determinare ragionevolmente le date di entrata e uscita dall’esecuzione.