Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine

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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale

informatizzato VOSTRA

all’oggetto rilevante in cui è stata ordinata la sanzione stazionaria (cfr. allegato 5 n. 7.1 e 7.2 P-OCaGi).

Purtroppo questi avvisi sono troppo spesso poco efficaci: in genere, infatti, VOSTRA non dispone delle decisioni successive che informano in merito all’inizio e alla fine dell’esecuzione di sanzioni privative della libertà. Solitamente, quindi, l’invito a registrare i periodi di sospensione giunge prematuramente. Le autorità competenti per l’esecuzione dovrebbero dunque

approfittare dell’avviso per inserire nei loro sistemi le necessarie annotazioni, che in seguito le aiuteranno a ricordare l’obbligo di registrare

i periodi di esecuzione. Fintanto che le applicazioni specializzate in questione non offriranno le corrispondenti funzioni, vi è da temere che gli avvisi VOSTRA vengano trasmessi invano. In futuro questi avvisi potranno essere trasmessi in modo più mirato soltanto per le misure stazionarie, ad esempio quando vengono inviati sulla base di una DS di fine della misura iscritta in VOSTRA. In futuro, inoltre, sarà trasmesso un avviso soltanto quando in base ai dati disponibili in VOSTRA deve essere eseguita una sanzione stazionaria iscritta (non saranno dunque inviati avvisi alle autorità che devono eventualmente eseguire una pena detentiva convertita non iscritta).

Gli avvisi vengono generati a ritmo settimanale ed elaborati dal SERCO, dal SERCO della giustizia militare o dal Servizio del casellario giudiziale, a seconda che l’avviso sia innescato da una disposizione di un’autorità cantonale (con competenza del SERCO), da un’autorità della giustizia militare (con competenza del SERCO della giustizia militare) o da un’altra autorità federale o estera (con competenza del Servizio del casellario giudiziale);

− avviso di controllo per l’eliminazione di documenti riguardanti il computo

speciale del termine di eliminazione, quando il computo dei termini indica che l’incarto corrispondente deve essere eliminato da VOSTRA (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. g e allegato 5 n. 8 P-OCaGi). Una persona contro cui è stata pronunciata l’espulsione dalla Svizzera può chiedere che la sentenza originaria in questione non rimanga iscritta a vita in VOSTRA, purché siano adempiute le condizioni previste all’articolo 30 capoverso 2 lettera n seconda frase LCaGi. Il Servizio del casellario giudiziale esamina le relative domande e annota senza indugio in VOSTRA l’accoglimento di una tale richiesta (cfr. art. 43 P-OCAGI e allegato 2 n. 3.4.5.5 P-OCaGi). La documentazione della richiesta non viene registrata in VOSTRA (cfr. art. 43 cpv. 2 lett. b P-OCaGi). Questo avviso comunica al Servizio del casellario giudiziale che la documentazione non è più necessaria, ad esempio quando la relativa sentenza originaria che prevede l’espulsione (e con essa l’intero incarto riguardante la persona interessata) viene eliminata da VOSTRA. Gli avvisi di questo tipo vengono approntati settimanalmente. Oltre alle informazioni generali dell’incarto (cfr. allegato 5 n. 1 P-OCaGi), contengono anche gli attributi personali memorizzati e le fonti dei dati delle identità precedenti ai sensi dell’allegato 1 numeri 3.1 e 3.2 P-OCaGi (cfr. allegato 5 n. 8 P-OCaGi). Questa soluzione assicura che la documentazione venga ritrovata anche nell’eventualità di un cambiamento di nome. In seguito il Servizio del