Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine
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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale
informatizzato VOSTRA
la durata dell’espulsione, e quindi nemmeno il termine minimo per la rimozione dell’indicazione negli estratti 2-4 per autorità e nell’estratto per privati;
− l’avviso di controllo sulle nuove sentenze con confisca, per la trasmissione delle copie elettroniche delle sentenze al servizio competente per la
ripartizione, quando è stata registrata una nuova confisca in VOSTRA (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. i e allegato 5 n. 10 P-OCaGi): secondo l’articolo 61 LCaGi, il Servizio del casellario giudiziale deve trasmettere al servizio dell’UFG competente per la ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (attualmente l’ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale) le copie elettroniche delle sentenze originarie svizzere che ordinano la confisca per un importo lordo di almeno 100 000 franchi. Le confische secondo il CP al di sotto di tale importo, le confische secondo il CPM inferiori a tale importo lordo e le confische straniere non sono rilevanti per questa ripartizione64; pertanto, non devono essere nemmeno iscritte in VOSTRA in base all’articolo 20 capoverso 2 lettera b P-OCaGi. Di regola, quindi, le confische registrate devono adempiere i requisiti previsti per la ripartizione65. VOSTRA trasmette dunque al Servizio del casellario giudiziale un elenco settimanale con tutte le sentenze originarie che prevedono una nuova confisca registrata in VOSTRA dopo l’avviso precedente (art. 25 cpv. 1 lett. i P-OCaGi; cfr. anche l’art. 57 cpv. 1 lett. b P-OCaGi). Per sicurezza, il Servizio del casellario giudiziale controlla ancora una volta la soglia prevista per l’iscrizione della confisca, dopodiché cerca manualmente le copie necessarie delle sentenze (può darsi appunto che la copia della sentenza non venga inserita contemporaneamente alla sentenza originaria) e le inoltra tramite i canali di comunicazione esterni a VOSTRA al servizio competente per la ripartizione (cfr. art. 57 cpv. 2 lett. b P-OCaGi). Questo inoltro ha il solo scopo di garantire che il servizio incaricato della ripartizione sappia se sussiste un caso in cui occorre ripartire valori patrimoniali. Non è dunque necessario che VOSTRA reagisca a tutte le modifiche di una sentenza originaria iscritta, ma basta che reagisca alle nuove confische iscritte.
− avviso di controllo per la rettifica di sentenze originarie di cui è impossibile
calcolare il termine di eliminazione (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. j e allegato 5 n. 11 P-OCaGi): per ogni sentenza originaria iscritta, VOSTRA calcola sempre automaticamente il termine di eliminazione in base alle regole definite dall’articolo LCaGi. Il meccanismo di computo dei termini è concepito in modo che VOSTRA cerchi nella sentenza originaria e nelle pertinenti decisioni
64 Cfr. art. 2 cpv. 1 LRVC.
65 Non sono soggetti a ripartizione ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 LRVC nemmeno i valori patrimoniali confiscati in virtù della legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (RS 444.1). Tuttavia, questi casi sono rari e VOSTRA non li riconosce. Ma gli avvisi preparati inutilmente possono essere identificati rapidamente e facilmente nell’ambito dell’esame della fondatezza materiale della ripartizione;