Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine

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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale

informatizzato VOSTRA

successive determinati reati o sanzioni a cui è associata una regola di calcolo. Tuttavia, se VOSTRA non trova alcuna regola programmata, il sistema inserisce nella banca dati una data di eliminazione artificiale (attualmente: «31.12.7777») che evidenzia la presenza di un errore (poiché in realtà dovrebbe essere programmata una regola per ogni SO). Un batch cerca settimanalmente le sentenze originarie per le quali è stata fissata questa data artificiale e le segnala al Servizio del casellario giudiziale. Questi casi dovrebbero riguardare principalmente sentenze originarie per le quali sono stati commessi errori di registrazione nella sezione «Sanzioni». Lo scopo dell’avviso consiste dunque nel verificare l’iscrizione e se del caso nel determinare una registrazione a posteriori della sentenza originaria. In alcune circostanze, questo sistema consente addirittura di scoprire errori di programmazione nel computo dei termini o nella gestione dei dati di base; tuttavia, questi errori dovrebbero essere piuttosto infrequenti, poiché nella fase di sviluppo il sistema è stato sottoposto ad abbondanti test per scoprire simili errori di funzionamento;

− avviso di controllo per la registrazione a posteriori di copie soggette

all’obbligo di iscrizione ma ancora mancanti cfr. art. 25 cpv. 1 lett. k P-OCaGi e allegato 5 n. 12 P-OCaGi). Questo avviso serve ad assicurare che per tutte le sentenze originarie e decisioni successive iscritte dopo l’entrata in vigore della LCaGi (prevista nel 2023)66 siano state inserite anche le necessarie copie elettroniche. L’avviso è trasmesso soltanto per le copie soggette a obbligo di

iscrizione:

− per tutte le sentenze originarie e decisioni successive straniere deve essere

registrata in VOSTRA una copia del modulo di comunicazione estero (cfr. art. 22 cpv. 2 LCaGi). Questi casi presentano una particolarità, poiché occorre registrare anche i moduli di comunicazione delle sentenze straniere già iscritte prima del 2023 (cfr. art. 70 cpv. 4 lett. a LCaGi). Tuttavia, la sistemazione delle sentenze straniere già iscritte prima dell’entrata in vigore della LCaGi non è gestita per mezzo di questo avviso, bensì separatamente, con un processo unico svolto nella fase introduttiva del nuovo VOSTRA.

− Per le sentenze originarie e decisioni successive svizzere deve essere

memorizzata una copia elettronica soltanto se sono state «pronunciate contro un adulto» (cfr. art. 22 cpv. 1 LCaGi). L’articolo 23 capoverso 1 P-OCaGi precisa le modalità di concretizzazione di questo requisito. Come accennato, l’obbligo di iscrizione si riferisce soltanto alle sentenze originarie e decisioni successive iscritte dopo l’entrata in vigore della LCaGi. Per i casi retti dal diritto anteriore, la legge prevede soltanto un diritto di iscrizione (cfr. art. 70 cpv. 6 LCaGi); pertanto, essi non sono interessati da questo avviso.

Gli avvisi vengono approntati settimanalmente come segue:

66 Il sistema si basa dunque sulla data di iscrizione della sentenza originaria o della decisione successiva.