Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine

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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale

informatizzato VOSTRA

− per le copie delle SO e delle DS, VOSTRA allestisce sempre due elenchi

separati con i relativi riferimenti (cfr. allegato 5 n. 12.1 e 12.2 P-OCaGi).

− Per le autorità della giustizia penale cantonali, gli elenchi vengono allestiti

in base all’autorità interessata. Questi elenchi giungono nella casella postale VOSTRA del SERCO competente, il quale può così trasmetterli all’autorità giudicante o decisionale.

− Gli elenchi di copie mancanti delle autorità della giustizia militare vengono

trasmessi da VOSTRA al SERCO della giustizia militare, in base all’ordinamento generale delle competenze. Siccome il SERCO della giustizia militare provvede da sé a registrare le copie occorrenti, il sistema allestisce sempre due elenchi generali (per le SO e per le DS).

− Il Servizio del casellario giudiziale si occupa di ottenere le copie SO e DS

delle altre autorità federali e delle autorità estere. Anche per il Servizio del casellario giudiziale vengono allestiti due elenchi generali in cui sono elencate tutte le autorità inadempienti. Infatti, in questo ambito le copie mancanti vengono solitamente registrate dallo stesso Servizio del casellario giudiziale;

− avviso di controllo per l’accertamento di eventuali violazioni del periodo di prova ai sensi dell’articolo 40 cpv. 3 lett. c LCaGi per le sentenze che

prevedono soltanto una multa, se una sentenza straniera punisce reati non trasposti che rientrano in tale periodo (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. l P-OCaGi e allegato 5 n. 13 P-OCaGi): trascorso un periodo di prova di due anni, e se la persona condannata non commette nuovi crimini o delitti in questo periodo, la sentenze originarie svizzere che prevedono soltanto una multa per un crimine o un delitto non figurano più nell’estratto 4 per autorità o nell’estratto per privati (cfr. art. 40 cpv. 3 lett. c LCaGi). Tuttavia, nel caso dei reati puniti da sentenze straniere, VOSTRA può identificare con certezza l’insuccesso del periodo di prova soltanto se questi reati sono trasposti nel diritto svizzero, poiché la qualifica di «crimine» o «delitto» può essere attribuita con chiarezza soltanto a fattispecie di diritto svizzero. Tuttavia, se il periodo di commissione di un’«infrazione a una disposizione di legge straniera» rientra in questo periodo di prova, è necessario un avviso al Servizio del casellario giudiziale per avvertirlo che occorre una trasposizione della sentenza straniera. Questo rapporto elenca pertanto tutte le sentenze che devono essere trasposte (con riferimento incarto, data della sentenza, autorità giudicante e numero dell’incarto). L’elenco viene allestito ogni due mesi. Quindi, le autorità hanno sempre due mesi di tempo per ordinare le sentenze in questione all’estero, provvedere alla loro traduzione e aggiornare l’iscrizione. Le iscrizioni non aggiornate figurano dunque nuovamente nell’elenco bimestrale successivo;

− avviso di controllo per la verifica delle condizioni di iscrizione ai sensi dell’articolo 40 capoverso 1 lettera b numero 1 LCaGi in caso di «condanna con rinuncia alla pena» oppure «nessuna pena complementare» (cfr. art. 25