Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine
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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale
informatizzato VOSTRA
Di regola, sinora le autorità coinvolte in una rimessione si contattavano già, poiché esse devono intendersi in merito all’ammissibilità della rimessione. Quindi non è necessario che VOSTRA le assista ulteriormente (al riguardo cfr. anche il commento ad art. 27 cpv. 2 lett. b P-OCaGi).
Art. 26 Dati da iscrivere per i procedimenti penali pendenti
Secondo l’articolo 24 capoverso 3 LCaGi, il Consiglio federale deve definire l’esatta struttura dei dati sui procedimenti penali pendenti. A questo scopo, l’articolo 26 P-OCaGi rimanda all’allegato 4 P-OCaGi. I dati elencati in questo allegato essendo evidenti, si rinuncia a commentarli approfonditamente.
Art. 27 Competenza per il cambio della direzione del procedimento
Secondo l’articolo 24 capoverso 3 LCaGi, il Consiglio federale deve definire l’autorità competente per iscrivere in VOSTRA la rimessione di un procedimento penale pendente (PPp). Secondo l’articolo 27 capoverso 1 P-OCaGi, l’autorità competente è quella che è attualmente designata in VOSTRA come responsabile del procedimento. La rimessione viene registrata in VOSTRA utilizzando una funzione specifica del sistema. Di conseguenza, nella sezione «Informazioni» compare ancora la precedente direzione del procedimento (cfr. allegato 4 n. 1.4.3 P-OCaGi) ma il PPp rimesso può essere trattato soltanto dalla nuova autorità competente. La registrazione del cambio di competenza in caso di rimessione può essere utile in caso di richieste d’informazione.
L’autorità rimettente deve comunicare alla nuova autorità competente che la rimessione è stata registrata in VOSTRA. Il sistema non prevede un avviso automatico VOSTRA alla nuova autorità. L’assunzione di questo compito è da considerarsi ragionevole, poiché in realtà un procedimento può essere rimesso soltanto se le autorità coinvolte si sono precedentemente accordate; quindi, i rispettivi interlocutori dovrebbero essere noti. La nuova autorità competente ha l’obbligo di aggiornare i dati del PPp iscritti in VOSTRA controllando la sigla e i reati iscritti (cfr. art. 27 cpv. 2 P-OCaGi). Per far sì che la nuova autorità competente (e altre autorità con diritto di consultazione in linea) possano sapere più rapidamente quale PPp deve ancora essere aggiornato, il PPp rimesso viene evidenziato in VOSTRA; il contrassegno scompare non appena la rimessione viene confermata.
2.5.2 Dati iscritti al di fuori del sistema di gestione dei dati penali (capitolo 5, sezione 2)
Art. 28 Dati verbalizzati automaticamente all’atto delle consultazioni in
linea effettuate delle autorità
In virtù dell’articolo 25 capoverso 3 LCaGi, la struttura esatta dei dati verbalizzati automaticamente nell’ambito delle consultazioni in linea delle autorità deve essere