Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine

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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale

informatizzato VOSTRA

definita a livello di ordinanza. I dati più importanti sono già definiti all’articolo 25 capoverso 1 LCaGi. In virtù dell’articolo 28 capoverso 1 P-OCaGi, i dettagli sono ora disciplinati dall’allegato 6 della stessa ordinanza. A titolo di promemoria, occorre ricordare che queste disposizioni disciplinano una forma speciale di verbalizzazione («verbalizzazione delle consultazioni»), che va distinta da quella prevista dalla LPD (cfr. art. 13 lett. b P-OCaGi).

Le consultazioni verbalizzate servono a identificare le autorità inadempienti che utilizzano VOSTRA per scopi non previsti. Ai sensi dell’articolo 25 capoverso 4 LCaGi, la conformità di una consultazione viene controllata nell’ambito dell’esercizio del diritto di accesso su richiesta della persona oggetto della consultazione o dell’esecuzione di controlli da parte del Servizio del casellario giudiziale. A questa duplice funzione corrispondono dunque anche due forme di verbale diverse allestite in caso di consultazione in linea:

− il «verbale 1», destinato a uso privato nell’ambito del diritto di accesso, non

riporta determinate consultazioni per tutelare interessi specifici di rispetto del segreto (cfr. art. 57 cpv. 2 LCaGi). Ma questo verbale non si distingue dal verbale 2 (vedi più avanti) soltanto per il volume di dati che può contenere, ma anche per quanto riguarda la rivelazione di dati sugli utenti che effettuano la consultazione. Le persone oggetto di una consultazione desiderano sapere se sono state vittima dell’arbitrio dell’autorità. Per loro conta soprattutto l’autorità, anziché i singoli membri di cui essa è composta. Per questo motivo, gli utenti ai sensi dell’allegato 6 n. 2.2 P-OCaGi (vale a dire il loro cognome, nome e numero di telefono) non devono essere visibili (cfr. art. 28 cpv. 3 e allegato 6 colonna 2 P-OCaGi). Indicando il numero di utente (cfr. allegato 6 n. 2.1 P-OCaGi), che per il comune cittadino è insignificante, è però possibile risalire, in caso di reclami che richiedono ulteriori accertamenti, a un utente che abbia commesso una scorrettezza. Il fatto che gli utenti debbano restare anonimi per il cittadino è già stato richiesto nell’ambito della procedura di consultazione sulla LCaGi, nel 2012;

− nel «verbale 2», allestito dal Servizio del casellario giudiziale per i controlli

ufficiali67, risultano tutte le consultazioni verbalizzate compresi i dati degli utenti. Questi controlli possono infatti sfociare sulla revoca del diritto di consultazione in linea concesso a un utente (cfr. art. 8 cpv. 4 secondo periodo P-OCaGi).

La verbalizzazione di consultazioni con divulgazione dei dati ai cittadini interessati costituisce un novum in materia di protezione dei dati previsto solo da VOSTRA. Il rovescio della medaglia è il fatto che per talune autorità potrebbe essere difficile risalire anche dopo due anni (cfr. art. 33 lett. a LCaGi) allo scopo della consultazione. A titolo di aiuto, gli utenti possono indicare il contesto della consultazione che effettuano in forma di testo libero prima di lanciare la ricerca VOSTRA (cfr. allegato 6 n. 4 P-OCaGi). La registrazione di queste informazioni contestuali è facoltativa. L’utente può decidere individualmente se ne vale la pena.

67 Eccezionalmente, potrebbe anche essere necessario produrre questi verbali nell’ambito di un procedimento dietro richiesta di un’autorità di perseguimento penale.