Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine
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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale
informatizzato VOSTRA
dati possono essere elencati in una tabella sinottica (come in un estratto PDF69) e presentati alla persona interessata.
Art. 29 Dati relativi alle richieste in linea di estratti di un casellario
giudiziale estero
In virtù dell’articolo 26 capoverso 2 LCaGi, il Consiglio federale deve definire in modo preciso i dati necessari per l’elaborazione di richieste in linea di estratti di un casellario giudiziale estero. L’articolo 29 P-OCaGi rimanda a questo riguardo all’allegato 7 P-OCaGi. Per rendere comprensibile la funzione dei dati ivi elencati, occorre spiegare brevemente la procedura essenzialmente seguita per queste richieste:
− fase 1: l’autorità richiedente registra i dati per la sua richiesta valutando
anche le probabilità che con la sua richiesta riesca a ottenere un estratto per lo scopo auspicato dallo Stato in questione entro un termine ragionevole. Per ordinare un estratto di un casellario estero, l’autorità interessata deve avere già acceduto a VOSTRA ed effettuato una ricerca di persona. Quindi, molti dei dati occorrenti possono essere inseriti automaticamente nella richiesta. Per completare una richiesta occorrono grossomodo i dati seguenti:
− informazioni sul contesto della richiesta, in particolare sull’autorità che necessita dell’estratto estero, sullo scopo dell’estratto e sulla procedura per la quale serve (cfr. allegato 7 n. 1 P-OCaGi);
− l’indicazione degli Stati di destinazione che richiedono l’estratto (cfr. allegato 7 n. 2 P-OCaGi);
− indicazioni sulla persona oggetto della consultazione (cfr. allegato 7 n. 3 P-OCaGi).
Di principio, qualsiasi autorità con diritto di consultare VOSTRA in linea può ordinare un estratto di un casellario giudiziale estero. Ma con ciò non è ancora detto che la richiesta abbia anche probabilità di successo. La probabilità di ricevere una risposta dall’estero dipende principalmente dal quadro giuridico che caratterizza lo Stato straniero in questione. Vi sono ad esempio Stati che forniscono informazioni soltanto nell’ambito di «una causa penale». Perciò, i
richiedenti dovrebbero poter valutare le probabilità di successo della richiesta
(cfr. anche il commento ad art. 51 P-OCaGi). Per evitare che vengano effettuate richieste infruttuose, VOSTRA si annota se uno Stato ha effettivamente fornito un estratto in una combinazione tra tipo di autorità e scopo. Allora, in casi analoghi, permette ancora di effettuare richieste (cfr. allegato 7 n. 4.1 P-OCaGi). Se invece uno Stato ha esplicitamente rifiutato di allestire un estratto, il sistema
69 Questa tabella sinottica contiene le stesse indicazioni presenti nell’estratto PDF, ma graficamente i dati non possono essere approntati allo stesso modo. Difatti, i modelli utilizzati per approntare gli estratti PDF possono cambiare. Perciò, per poter riprodurre sempre la vista (antecedente) in modo corretto, i modelli utilizzati in precedenza dovrebbero essere memorizzati insieme ai dati consultati. Per motivi tecnici l’attuazione di questa soluzione sarebbe troppo impegnativa e costosa.