Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine
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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale
informatizzato VOSTRA
blocca le richieste durante un certo periodo di attesa (cfr. art. 51 cpv. 2 P-OCaGi) e informa l’utente al riguardo (cfr. allegato 7 n. 4.3 P-OCaGi). Con molti Stati non esiste ancora alcun contatto, e in questi casi è dunque probabile che l’elaborazione della richiesta duri un po’ più a lungo (cfr. allegato 7 n. 4.2 P-OCaGi);
− fase 2: il Servizio del casellario giudiziale inoltra la richiesta all’estero e informa l’ordinante in merito a eventuali riscontri dello Stato in questione.
A tal fine, il sistema si avvale delle indicazioni tratte dall’ordinazione e genera una richiesta per l’estero, che viene anch’essa memorizzata in VOSTRA (cfr. allegato 7 n. 5.4 P-OCaGi). Per gestire il seguito del processo di elaborazione sono necessari i dati indicati nell’allegato 7 numero 5 P-OCaGi.
I richiedenti possono consultare i dati ai sensi dell’allegato 7 P-OCaGi soltanto per le richieste che li riguardano direttamente (cfr. art. 49 cpv. 1 lett. a LCaGi). Il Servizio del casellario giudiziale può invece consultare i dati di tutte le richieste registrate in VOSTRA (cfr. art. 49 cpv. 1 lett. b LCaGi).
Art. 30 Dati relativi alle richieste di estratti per privati ed estratti specifici per
privati
I dati relativi alla richiesta di estratti per privati ed estratti specifici per privati sono elencati nell’allegato 8 colonna 1 P-OCaGi. Questi dati vengono memorizzati in parte in una banca dati ausiliaria e in parte in VOSTRA.
Se un privato ordina (tramite sportello postale o in linea) un estratto per privati o un estratto specifico per privati, la richiesta deve dapprima essere elaborata in una banca dati ausiliaria di VOSTRA, denominata «CREX». Secondo l’articolo 27 capoverso 2 terzo periodo LCaGi, il Consiglio federale deve determinare l’esatta struttura dei dati di CREX. A questo riguardo l’articolo 30 capoverso 1 P-OCaGi rimanda all’allegato 8 colonna 2 dell’ordinanza. L’enumerazione che si trova in questo allegato si ispira ampiamente al diritto vigente (cfr. allegato 1a Ordinanza VOSTRA). Le modifiche riguardano specialmente l’introduzione di nuovi concetti basati sulle denominazioni utilizzate anche nella LCaGi e nell’OCaGi.
Secondo l’articolo 27 capoverso 3 primo periodo LCaGi, alcuni dati iscritti nella banca dati ausiliaria nell’ambito del trattamento degli estratti vengono ripresi in VOSTRA tramite un’interfaccia. Secondo il capoverso 3 secondo periodo della stessa disposizione, anche questi dati devono essere determinati per via di ordinanza. I dati ripresi da CREX in VOSTRA sono indicati nell’allegato 8 colonne 2 e 3 P-OCaGi (se entrambe le colonne sono contrassegnate con una «X», si tratta di dati che vengono ripresi). Inoltre, l’articolo 27 capoverso 3 secondo periodo LCaGi incarica il Consiglio federale di disciplinare in dettaglio nell’OCaGi la struttura di questo processo di ripresa. Non è necessario spiegare in dettaglio il funzionamento del trattamento delle richieste. Per l’ordinanza è sufficiente che l’articolo 30 capoverso 2 primo periodo P-OCaGi stabilisca che vengono ripresi i dati necessari per generare gli estratti (in genere, p. es., non è necessario memorizzare in VOSTRA i dati sul