Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine

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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale

informatizzato VOSTRA

pagamento degli emolumenti ai sensi dell’allegato 8 n. 4 P-OCaGi, poiché questa operazione è già terminata prima che l’estratto venga generato in VOSTRA).

In certi casi VOSTRA genera anche dati che non sono presenti in CREX (cfr. art. 30 cpv. 2 secondo periodo P-OCaGi). Si tratta, nel senso più ampio del termine di «dati relativi all’invio degli estratti» (cfr. allegato 8 n. 5.10–5.14 P-OCaGi). Sul piano pratico è importante ad esempio la copia PDF dell’estratto per privati o dell’estratto specifico per privati, già menzionata all’articolo 27 capoverso 4 LCaGi. Questi dati supplementari relativi alle richieste, memorizzati soltanto in VOSTRA, sono riconoscibili dal fatto che sono contrassegnati con una «X» soltanto nell’allegato 8 colonna 3 P-OCaGi.

Art. 31 Ricerche avviate dal Servizio del casellario giudiziale per elaborare

valutazioni

Questo articolo disciplina un tipo speciale di «dati di sistema». Con i dati di sistema ai sensi dell’articolo 23 LCaGi, menzionati agli articoli 24 e 25 P-OCaGi, hanno in comune il fatto che il sistema, servendosi dei dati già disponibili, genera nuovi dati che vengono iscritti in VOSTRA. Tuttavia, rispetto ai dati di sistema di cui all’articolo 23 LCaGi, si differenziano sotto due aspetti:

− essi non vengono generati automaticamente dal sistema. Queste valutazioni

(dette anche «management report») sono invece avviate dal Servizio del casellario giudiziale. Inoltre, viene definita singolarmente anche la portata della valutazione;

− questi «report», inoltre, non sono assegnati al sistema di gestione dei dati

penali, poiché non sono necessari per una corretta gestione dei dati ai fini dell’allestimento degli estratti. L’elemento più importante nella pratica consiste nell’assegnazione e nel controllo dei diritti di collegamento in linea (cfr. art. 31 cpv. 2 lett. a e b P-OCaGi). Le analisi statistiche intese a individuare eventuali errori nella registrazione dei dati sono considerate meno importanti (ma potrebbero comunque divenire rilevanti, poiché le plausibilità utili agli utenti per iscrivere i dati saranno integrate soltanto in una versione successiva).

Le relative valutazioni sono disponibili in VOSTRA e possono essere scaricate. Perciò, anche questi sono dati VOSTRA. Il diritto sinora in vigore ha sempre negletto il disciplinamento di questa categoria di dati. Dato che essi combinano dati degli utenti con dati personali, l’articolo 31 capoverso 1 P-OCaGi deve prevedere a livello di ordinanza almeno l’autorizzazione di principio ad allestire simili valutazioni. Al momento attuale non è ancora possibile sapere esattamente quali analisi saranno necessarie in futuro. Perciò, l’enumerazione esemplificativa delle valutazioni prevista all’articolo 31 capoverso 2 P-OCaGi non è esaustiva. A seconda delle necessità, in futuro dovrà essere prevista la possibilità di incaricare il CSI di effettuare anche altre valutazioni70. Le valutazioni utilizzate devono essere elencate nel regolamento sul

70 Perciò, non ha senso disciplinare già ora in dettaglio queste valutazioni a livello di ordinanza, come avviene invece per gli altri dati.