Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine

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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale

informatizzato VOSTRA

Per le sentenze straniere, invece, è previsto di principio un termine di due mesi dal ricevimento del modulo di comunicazione estero presso il Servizio del casellario giudiziale. In casi eccezionali il termine può essere anche più lungo. Questa disparità di trattamento è giustificata dal fatto che spesso le sentenze straniere vengono comunicate a pacchetti, e in certi casi soltanto una volta all’anno. Occorre anche considerare che per ogni sentenza straniera comunicata occorre esaminare l’eventuale esistenza di uno dei reati elencati all’articolo 30 capoverso 2 lettera c LCaGi. Inoltre, devono essere costituite le categorie di riferimento per i reati comunicati. Tutto ciò richiede tempo e l’impiego di specialisti (traduttori specializzati nel diritto estero). Siccome le risorse di personale predisposte sono limitate, può succedere che le sentenze da iscrivere si accumulino (cfr. art. 33 cpv. 2 P-OCaGi).

Come già nel regime sinora applicabile (cfr. art. 11 cpv. 2 ordinanza VOSTRA), sono previste norme speciali per l’iscrizione di sentenze originarie e decisioni successive passate solo parzialmente in giudicato (cfr. art. 33 cpv. 3 P-OCaGi).

Infine, sono previste regole speciali anche per taluni dati che vengono iscritti soltanto successivamente:

− il primo caso riguarda la traduzione della «specificazione del contenuto» (cfr.

allegato 2 n. 3.4.4.1.2 P-OCaGi) del divieto di esercitare un’attività, di avere contatti e di accedere ad aree determinate. In questi casi deve essere iscritta dapprima la versione in lingua dell’originale in tutte le versioni linguistiche di VOSTRA. Per la traduzione e l’iscrizione di questi dati è concesso un termine di due settimane (cfr. art. 33 cpv. 4 P-OCaGi);

− le copie elettroniche devono essere iscritte contemporaneamente alla sentenza

originaria o alla decisione successiva a cui si riferiscono (cfr. art. 33 cpv. 5 P-OCaGi), rispettando i principi enunciati all’articolo 33 capoverso 1-3 P-OCaGi. VOSTRA, invece, è programmato in modo da permettere la registrazione di una copia anche dopo l’iscrizione dei dati strutturati. Tuttavia,

se una decisione viene motivata soltanto dopo il passaggio in giudicato, la

copia deve essere registrata entro una settimana dalla sua creazione (cfr. art. 33 cpv. 5 P-OCaGi);

− il caso speciale successivo riguarda i periodi di sospensione ai sensi

dell’articolo 20 capoverso 2 LCaGi (cfr. allegato 2 n. 3.4.4.2.3 P-OCaGi). Questi periodi si riferiscono al tempo che un condannato trascorre in esecuzione di una sanzione privativa della libertà (pena detentiva o misura stazionaria). I relativi dati, però, devono essere iscritti soltanto se nei confronti della persona interessata è stato pronunciato un divieto di esercitare un’attività, di avere contatto o di accedere ad aree determinate. In certi casi, l’autorità competente viene informata soltanto dopo l’inizio o la fine dell’esecuzione (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. f P-OCaGi). I termini di iscrizione dipendono dunque dal fatto che l’autorità sia o meno già stata a conoscenza del divieto al momento dell’inizio o della fine dell’esecuzione (cfr. art. 33 cpv. 6 P-OCaGi);

− per le espulsioni pronunciate in Svizzera, occorre iscrivere a posteriori in

VOSTRA la data di partenza e i motivi di partenza (cfr. art. 20 cpv. 3 lett. b LCaGi nonché allegato 2 n. 3.4.5.2 e 3.4.5.3 P-OCaGi). L’articolo 33